Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 343 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 343 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACCARONE ANTONIO N. IL 28/12/1979
avverso l’ordinanza n. 94/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 18/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

–1- Maccarone Antonio, nei confronti del quale il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza
datata 23.4/25.7.2013,m aveva revocato la misura cautelare in carcere applicatagli dal gip del
predetto tribunale per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.
con ordinanza datata 25.3.2013, ricorre per cassazione avverso altra ordinanza, datata
18.6/25.7.23013, dello stesso tribunale ,di conferma del decreto di sequestro preventivo, emesso dal
gip dello stesso Ufficio giudiziario il 25.3.2013 ai sensi dell’art. 12 sexies 1. n. 356/1992, del
patrimonio aziendale della Ditta ind.le ” Sistemi & Servizi di Maccarone Antonio “, delle quote
della srl ” Piccantissimo”, di un conto corrente e di ogni altro rapporto bancario e/o postale a lui
intestato.
-2- I giudici, pur dando atto della revoca della misura cautelare personale disposta a carico del
prevenuto, premesso che l’ indagato è legittimato a ricorrere solo con riferimento alla misura
cautelare disposta su beni a lui intestati, e non sugli altri di cui si è ritenuta l’ interposizione fittizia
di terzi, hanno sottolineato l’ esistenza sempre di indizi, anche se non gravi, che collegano l’attuale
ricorrente alla cosca Mancuso, indicando una serie di elementi circostanziali di seguito riportati:
Maccarone Antonio è genero di Mancuso Pantaleone c1.1947, e costituirebbe l’anello di
collegamento tra costui e gli imprenditori della zona del vibonese, alcuni beni ed imprese a lui
formalmente intestati sono in effetti riconducibili al suocero, sarebbero acclarati i collegamenti con
Velardo Antonio, immobiliarista campano e da cui avrebbe ricevuto elargizioni di denaro, come i
contatti intrattenuti con esponenti di altre cosche,quale Quaranta Pasquale, infine è stata verificata
una chiara sproporzione tra redditi dichiarati ed effettive proprietà mobiliari ed immobiliari.
-3-. Tre le ragioni di doglianza costitutive dei motivi dell’ impugnazione e che richiamano l’ art.
606 lett. b) e c) codice di rito: a) affermazione della legittimazione ad impugnare la misura
cautelare nella parte in cui ha inciso su beni indicati come fittiziamente intestati a terzi per l’
interesse del ricorrente di escludere la contestazione di falsa intestazione, per 1 ‘appunto di beni in
realtà appartenenti all’ indagato; b) insussistenza del fumus boni juris per essere sopravvenuta, al
provvedimento che ha disposto la misura cautelare reale, l’ ordinanza che ha revocato la misura
cautelare personale, annullando il relativo provvedimento restrittivo, per difetto dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine allo stesso reato che ha costituito il presupposto della statuizione cautelare
reale; ed ancora insussistenza del periculum in mora per difetto di motivazione della ritenuta
sproporzione dei beni e della loro ritenuta illecita provenienza; c) motivazione comunque
apodittica per non avere inteso considerare le ragioni esposte dalla difesa, unitamente ad alternativi
elementi probatori prospettati a loro sostegno.
-4- Il ricorso è solo in parte fondato.
Deve, con riferimento alla prima ragione di doglianza, ribadirsi che il ricorrente, proprio per le
argomentazioni proposte, non è legittimato a ricorrere avverso quella parte del decreto e
dell’ordinanza che, quest’ ultima implicitamente, fanno riferimento a beni intestati a terze persone,
anche se familiari dell’ indagato. Invero pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione
dell’ indagato o dell’imputato alla proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro
preventivo, anche se concernenti beni formalmente appartenenti a terze persone, deve, tuttavia, pur
sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla proposizione dell’impugnazione,

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella,per annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato;
Udito il difensore, avv. Sergio Roturno, in sostituzione dell’ avv. Giuseppe Di Renzo, che ne chiede
l’ accoglimento.

enucleabile soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato. Nel
caso di specie l’ indagato, pur sulla base della effettiva intestazione dei beni sequestrati ai suoi
familiari, ha sostenuto 1′ interesse ad impugnare il provvedimento relativo per difendersi dalla
contestazione di essere proprietario effettivo di beni falsamente intestati a terzi. Ma l’ interesse
dell’ indagato o imputato a difendersi dalla imputazione nel contesto del procedimento incidentale è
necessariamente collegato in via prioritaria all’ interesse alla restituzione del bene. Mancando
quest’ ultimo, l’interesse alla difesa dall’ imputazione rinviene in altro contesto procedimentale il
proprio spazio operativo. Deve ribadirsi allora l’attualità nella specie del principio giurisprudenziale
alla cui stregua l’ indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a
proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del gravame( cfr., per tutte, Sez. 2,10.1/17.4.3013, Iaia, Rv 2655963; Sez. 6,
181.7/171111.9.2012, Virgili, Rv.253553).
La terza ragione di doglianza si presenta del tutto generica, richiamando corretti principi
giurisprudenziali in punto di motivazione, censurabile in sede di legittimità,del provvedimento
cautelare reale, ma comunque essa viene assorbita dal secondo motivo di ricorso nella parte in cui
si denuncia la solo apparente considerazione dell’ intervenuto annullamento dell’ ordinanza
cautelare personale in ordine al reato di associazione a delinquere. Non vale certo sbrigativamente
rilevare che il dato depotenzia solo lo spessore, la gravità degli indizi, senza però impegnarsi ad
accertare se il “novum” costituito dall’annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura
cautelare – con la quale è stata rilevata l’inidoneità delle condotte contestata all’ indagato a
integrare il reato ipotizzato — abbia inciso o meno sulla sussistenza “fumus commissi delicti” che
costituisce un requisito essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale e da valutare
tenendo conto delle ragioni specifiche poste a fondamento della ritenuta mancanza di gravi indizi di
colpevolezza e di tutti gli elementi forniti dalle parti che possano avere influenza sulla
configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato ( Sez. 6,13.6/10.1111119.2012,
Valore spa, Rv. 253253 ). Certo la Corte apprende da un suo componente che l’ ordinanza di revoca
della misura cautelare personale è stata annullata in sede di ricorso di legittimità con decisione
della quale non è stata ancora depositata la motivazione. Ma un tale dato non può certo allo stato
influire sulle determinazioni da assumere hic et nunc, lo potrà invece su quelle demandate al
giudice del rinvio. Il quale dovrà anche prendere atto che la carenza di motivazione nella particolare
prospettiva del sequestro adottato viene itkilievo anche sotto l’ ulteriore profilo della mancata
valutazione degli elementi forniti dall’ indagato al fine di giustificare, aldilà della sproporzione tra
i redditi dichiarati ed i beni acquistati, la provenienza di quest’ ultimi, eventualmente da profitti
sottratti all’ imposizione fiscale. La motivazione sul punto è imposta dalla stessa lettera delle
disposizioni di cui agli artt. 12 quinquies e 12 sexies D.L. n. 306/1992 che indica i beni da
confiscare alla stregua delle citate disposizione in quelli “… di cui il condannato non può
giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona (..) risulta essere titolare o avere la
disponibilità (..) in valore sproporzionato al proprio reddito..”.
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 19.12.2013.

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