Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34294 del 27/06/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34294 Anno 2017
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIOCCI FABRIZIO nato il 06/08/1974 a MACERATA
PACIONI CINZIA nato il 10/10/1972 a FERMO

avverso la sentenza del 16/06/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 27/06/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 16/06/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 13/05/2014, nei confronti di
CIOCCI FABRIZIO, PACIONI CINZIA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art.
640 CP
Propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati.
Il difensore di Ciocci Fabrizio deduce l’inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità o
di inutilizzabilità e decadenza. Violazione del diritto di difesa in relazione all’omessa notifica
dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio e conseguente

nullità della sentenza. Deduce altresì la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. Il difensore di

Pacioni Cinzia deduce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della penale
responsabilità e alla sussistenza del dolo; la violazione di legge con riguardo ai criteri di valutazione
della prova; la violazione di legge in ordine agli artt. 640, 62 bis e 133 cod. pen.

I motivi di cui ai suddetti ricorsi sono inammissibili. Con particolare riguardo al primo motivo fatto
valere dal Ciocci, la circostanza che l’imputato avesse una residenza differente dal luogo presso cui

sono state effettuate le notifiche non ne inficia la validità allorché presso quest’ultimo luogo egli,
per come precisato dalla Corte d’appello (e non smentito dall’allegazione effettuata che dimostra la
diversa residenza), abbia eletto domicilio.

Quanto agli altri motivi, che hanno profili comuni, i ricorsi propongono, invero, una rilettura degli
elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la

rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che kautonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare

al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare leliter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.

216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai

giudici della Corte dé.appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto,
tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).

Manifestamente infondate poi sono le censure mosse sul trattamento sanzionatorio, di cui la Corte
territoriale ha dato congrua e logica motivazione.

Tanto premesso, deve darsi atto che successivamente alla sentenza impugnata e nei termini del
ricorso è intervenuta ad opera di entrambe le persone offese (per la Peretti Giuseppina da parte

degli eredi essendo nelle more questa deceduta) la remissione di querela in favore della imputata
Pacioni Cinzia, la quale ha ritualmente accettato la remissione (vedi verbali dinanzi alla P.G.
acquisiti in atti). Al riguardo, questa Corte ha affermato che la remissione di querela intervenuta nel
corso del giudizio di cassazione determina l’estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di
eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 37688 del 08/07/2014, Rv.
259989). Ed ancora le stesse Sezioni unite hanno precisato che la remissione di querela,
intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione
del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., Sentenza n. 24246 del
25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004 ) Rv. 227681). Ai sensi dell’art. 155, comma 2, cod. pen. la
remissione va estesa anche al coimputato Ciocci Fabrizio e determina anche a suo favore
l’estinzione del reato non avendo questi espressamente ricusato la remissione.

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Va, pertanto, a nnullata se nza l-invio la sentenza impugnata pe r essere il r eato estinto p er
remissione di querela.

P.Q.M.
Annulla sen za rinvio la sentenza impugnata per essere il r eato estinto per remissione di querela .

Così d eciso il 27/06/2017

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