Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34290 del 24/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34290 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICIRIELLO ALBERTO N. IL 18/01/1979
avverso la sentenza n. 833/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TORNO, del 04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 24/05/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. Il Gup del Tribunale di Torino, con sentenza emessa il 04/05/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Alberto Ciciriello – imputato del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti) – la pena di mesi
otto di reclusione ed C 800,00 di multa, come determinata in atti.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
alla misura della pena applicata.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alberto
Ciciriello con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 211″ Maggio 2013
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine