Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3429 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3429 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNA GIOVANNI N. IL 05/08/1966
avverso la sentenza n. 1050/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 22 novembre 2012, in parziale
riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer,
in data 18 settembre 2008, nei confronti di Sanna Giovanni, ritenuto colpevole del delitto di
ricettazione di capi ovini, lo dichiarava colpevole solo in relazione ad alcuni di detti capi e
dichiarava non doversi procedere in ordine ai restanti capi per essere il reato estinto per
prescrizione, rideterminando la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 600 di

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando mancanza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché non sarebbe stata provata l’esistenza
del delitto presupposto.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha
chiarito che l’identificazione dei capi ovini “è stata effettuata sulla base del codice aziendale
riportato sui capi in questione, in alcuni casi per intero, in altri in relazione ad una frazione di
tale codice identificativo. E’ stata inoltre l’identificazione operata dalla persona offesa

E. .]

come quelli provenienti dai due furti subiti nel 2001 e nel 2002”. Qualsiasi diversa valutazione
delle emergenze processuali esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, l’8 ottobre 2013.

multa.

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