Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3428 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3428 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Asti
nel proc. c/o
Seferovic 3adranka, nata in Bosnia-Erzegovina il 15.8.77
indagato art. 256 D.Lgs. 152/06

avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Asti di 28.10.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letto il parere scritto del P.G. dr. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto una declaratoria di
annullamento con rinvio della sentenza impugnata ;

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato preliminari del Tribunale di Asti, richiesto di emettere decreto penale di condanna per il reato
di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06 (attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti

Data Udienza: 16/12/2014

da terzi – per lo più rottami ferrosi – in assenza della prescritta iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art.
212 d.lgs. 152/06) ha assolto il ricorrente.

2. Motivi del ricorso
Avverso tale pronuncia il P.M. propone ricorso e, con un unico
motivo, deduce violazione di legge sul rilievo che il G.I.P. ha fondato la propria decisione
sull’assenza di «professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152/06 nella condotta oggetto di
contestazione e sulla circostanza che, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del
registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 TULPS, l’attività di raccolta e
trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a
specifici provvedimenti autorizzativi.
Osserva, per contro, il ricorrente che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto
con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui il reato contemplato
dall’art. 256 d.lgs. 152/06 ha natura di reato comune ed istantaneo e che in ogni caso, pur non
aderendo a tale tesi interpretativa, considerando quindi il reato in questione come reato
proprio, la questione non muterebbe, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato, per
le sue caratteristiche oggettive, sarebbe in ogni caso caratterizzata dalla necessaria
«professionalità» o «imprenditorialità», risultando dagli atti di causa che, in occasione
dell’attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria, protrattasi per alcuni mesi, era
emerso che questi aveva conferito i rifiuti raccolti ad un centro di recupero con idoneo mezzo
di trasporto utilizzando la c.d. «ricevuta private», la quale attesta che i rifiuti sono prodotti dal
soggetto conferente, pur non essendo egli titolare di un’impresa dall’esercizio della quale
derivano rifiuti.
Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, se il giudice avesse nutrito dubbi in proposito
avrebbe dovuto, al più, rigettare la richiesta di decreto penale e non anche pronunciare una
sentenza assolutoria.
Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 offerta
dall’impugnata sentenza – premessa l’analisi della normativa di settore e richiamate le
precedenti pronunce di questa Corte in materia – il ricorrente rileva che la parziale
abrogazione dell’art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice,
l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al
contrario, ripristinata la norma generale che impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali ai sensi dell’art. 212 d.lgs. 152/906.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va premesso che il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte,
sostanzialmente, due questioni: l’una concernente la natura del reato di cui all’art. 256 d.lgs
152/06 e, l’altra, relativa all’ambito di operatività della deroga prevista dall’art. 266, comma 5,
d.lgs. 152/06 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante.
Tali aspetti sono, entrambi, ritenuti rilevanti per confutare le argomentazioni poste a
sostegno del provvedimento impugnato.
Il G.I.P. assume, infatti, che l’iscrizione richiesta dall’art. 212 d.lgs. 152/06 riguarda
esclusivamente l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua
mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta
di coloro che, come l’imputato, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di
rifiuti abbandonate o consegnate dai privati.
Il P.M. ricorrente osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell’art. 266, comma 5,
d.lgs. 152/06, ai «soggetti abilitati» allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in
forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato coordinamento tra
norme, non essendosi tenuto conto dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli
esercenti mestieri girovaghi, cui conseguirebbe l’inevitabile liberalizzazione dell’attività
medesima, non potendosi peraltro ritenere ragionevole un’interpretazione che subordini

2

Date tali premesse, occorre rilevare come il presente ricorso riguardi identiche questioni
già sottoposte all’attenzione di questa Corte nell’ambito di altro procedimento facente parte del
medesimo gruppo di procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica di Asti.
Deve conseguentemente richiamarsi integralmente il contenuto della precedente
decisione (sez. III, 24.6.14, Lazzaro, n. 29992 non ancora massimata) all’esito della quale erano stati
formulati i seguenti principi di diritto:
«la condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in
assenza del prescritto titolo abilitativo, una ,attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi
degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di
fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che
richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da
assoluta occasionalità»;
«la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l’attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, opera qualora ricorra la duplice
condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività
commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall’altro, che si
tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

Dal momento che i predetti principi vanno qui ribaditi, la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio alla luce di quanto fin qui
detto.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.
Così deciso il 16 dicembre 2014
Il Presidente

l’operatività della deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 al possesso dei requisiti
soggettivi richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114/98, trattandosi di
disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato per il d.lgs.
152/06.

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