Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3428 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3428 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMELI SERGIO N. IL 04/11/1948
avverso la sentenza n. 579/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 31 gennaio 2013, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 9 novembre 2011, alla pena di anni
uno mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa nei confronti di Mameli Sergio, ritenuto
colpevole del delitto di ricettazione di assegni bancari provento di furto.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale per non avere applicato l’ipotesi attenuata di cui al

trascurato elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti.
Entrambi i motivi di ricorso devono essere considerati generici. Infatti, è inammissibile
il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la speciale
tenuità del fatto in considerazione della reiterazione di condotte illecite specifiche tenute
dall’imputato, mentre, per quanto concerne l’aspetto della responsabilità in ordine al delitto
contestato, ha ritenuto – avendo l’imputato riconosciuto la sua responsabilità – prive di
riscontro probatorio le giustificazioni difensive che adducono uno stato di necessità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

comma 2 dell’art. 648 c.p.; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere

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