Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34276 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34276 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANTERINI RUDY N. IL 31/05/1972
avverso l’ordinanza n. 928/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
04/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
eri:risentite le conclusioni del PG Dott.
Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 01/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 4/04/2014 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 21/03/2014 dal Tribunale di
Viterbo, che aveva applicato nei confronti di Canterini Rudy la misura cautelare
degli arresti domiciliari.

2. Canterini Rudy ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore,

in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., deducendo che la data di
fissazione per la trattazione del procedimento all’udienza camerale del 4 aprile
2014 è stata comunicata al solo imputato e non anche al difensore, così privando
l’indagato del diritto di essere assistito e rappresentato nella delicata trattazione
relativa al suo regime di libertà personale. Secondo il ricorrente, tale omissione
costituisce una nullità di ordine generale sanzionata a pena di nullità assoluta
dall’art. 179 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale del giudizio di
riesame, consentito in ragione della natura della censura, rivela che,
contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, al difensore dell’indagato è stato
inviato avviso della data dell’udienza a mezzo fax il giorno 28 marzo 2014. Dal
verbale di udienza del 4 aprile 2014 emerge che, presente l’indagato, il difensore
aveva inviato motivi scritti.
2.1. A norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. l’avviso della data
fissata per l’udienza, che si svolge dinanzi al Tribunale del Riesame secondo il
rito disciplinato dall’art.127 cod. proc. pen., è notificato almeno tre giorni prima
all’imputato e al suo difensore. Si tratta di norma funzionale a garantire la
presenza del difensore dell’imputato all’udienza in camera di consiglio, alla quale
il difensore che compaia deve essere sentito a pena di nullità (art.127, commi 3
e 5, cod. proc. pen.), la cui violazione, qualora ne sia derivata l’assenza del
difensore, integra una nullità di ordine generale, in quanto prevista nell’art. 178
cod. proc. pen., perché attinente all’assistenza dell’imputato, tuttavia non
assoluta, in quanto non ricompresa nella dizione dell’art. 179 cod. proc. pen. Il
rito del riesame non si caratterizza, infatti, per la partecipazione necessaria del

2

deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 178 lett.c)

Pubblico Ministero o del difensore (Sez. 1, n.46982 del 06/11/2013, Serpa,
Rv. 258208).
2.2. Giova, in proposito, ricordare che la nullità assoluta è prevista, a norma
dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in caso di assenza del difensore
dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza; la norma si riferisce
all’ipotesi in cui l’imputato sia stato, in concreto, privato della necessaria
assistenza tecnica, ipotesi che non ricorre nel caso in cui, per scelta del difensore
ritualmente avvisato, quest’ultimo non sia comparso all’udienza e non ne sia

3. Quanto alla forma della notificazione, è ricorrente nella giurisprudenza di
questa Corte la massima secondo la quale in tema di riesame, è valida ed
efficace la notificazione dell’avviso della udienza camerale (ex art. 309, comma
8, cod. proc. pen.) al difensore dell’indagato effettuata nelle forme previste
dall’art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio
inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata
dall’apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio,
nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione
(Sez. 2, n. 2233 del 04/12/2013, dep. 20/01/2014, Ortolan, Rv. 258286;
Sez. 3, n.20553 del 18/03/2003, Manfredini, Rv. 225654; Sez. 6, n.34860
del 19/09/2002, Fisheku, Rv. 222578).
3.1. Occorre per completezza rimarcare che, in tema di notificazioni a mezzo
fax al difensore, come già affermato da questa Corte in una pronuncia a Sezioni
Unite, il comma 2-bis dell’art.148 cod.proc.pen., introdotto dall’art. 9, comma 1,
lett. b), I. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione, con modificazioni, del d.l.
18 ottobre 2001, n. 374, costituisce la fisiologica evoluzione, in relazione alle
modificazioni e diffusione dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenute
nel corso del tempo, di quanto già previsto dall’art. 150 cod. proc. pen. fin dalla
data di entrata in vigore del codice di rito, in attuazione di quanto previsto dalla
direttiva di cui all’art. 2, comma 1, n. 9, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, che prevedeva la “semplificazione del sistema delle notificazioni, con
possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione”
(Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011 , Pedicone, Rv. 250121). Si tratta di
una norma aperta che non specifica la natura dei mezzi tecnici alternativi alle
ordinarie forme di notificazione, onde agevolare il compito dell’interprete in
relazione all’evoluzione nel tempo degli strumenti di comunicazione. Ma la natura
innovativa di quanto previsto dall’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. emerge
evidente dal raffronto tra le due norme: una prima differenza è data dalla
previsione, contenuta nell’art. 150, comma 1, cod. proc. pen., che le forme
3

obbligatoria la presenza.

diverse di notificazione siano consigliate da “circostanze particolari”, mentre la
notificazione a mezzo fax al difensore non è condizionata, ad esempio, da ragioni
di urgenza (Sez. 1, n. 11472 del 10/01/2011 , Tassone e altro, Rv. 249602); ai
sensi dell’art.150, inoltre, l’impiego, per la notificazione, “di mezzi tecnici che
garantiscano la conoscenza dell’atto” deve essere stabilita dal giudice con
decreto motivato, che indichi (comma 2) “le modalità necessarie per portare
l’atto a conoscenza del destinatario”, laddove il comma 2-bis dell’art. 148 cod.
proc. pen. rimette, invece, alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria,

(anche) gli avvisi “siano eseguiti con mezzi tecnici idonei”, senza che sia
necessario emettere un provvedimento che lo giustifichi (Sez. 1, n. 34028 del
14/09/2010, Ferrera, Rv 248184; Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, Russo, Rv.
246450).
3.2. A tanto si aggiunga che, con la citata pronuncia, le Sezioni Unite di
questa Corte (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121),
chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito alla questione “se la
notificazione di un atto destinato all’imputato o ad altra parte privata, in ogni
caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, possa essere eseguita
con telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell’art. 148, comma

2-bis, cod.

proc. pen.”, hanno affermato che le modalità diverse di notificazione o
comunicazione degli avvisi stabilite dall’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.
sono utilizzabili esclusivamente per gli atti che devono essere ricevuti dai
difensori, mentre le notificazioni previste dall’art. 150 cod. proc. pen. possono
essere disposte nei confronti di qualunque persona diversa dall’imputato. La
previsione contenuta nell’art.148, comma 2-bis, cod.proc.pen., si è detto, è in
rapporto di specialità, non solo con Vart.150 cod.proc.pen. con riguardo al profilo
dei destinatari (Sez. 4, n. 41051 del 02/12/2008,Davidovits, Rv. 241329), ma
anche in relazione all’art.148 cod.proc.pen. per quanto riguarda la disciplina
generale delle forme e degli organi delle notificazioni.
L’art.148, comma

2-bis,

cod.proc.pen. risulta, dunque, applicabile in via

esclusiva per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori e prescinde dalle
prescrizioni formali dettate dal legislatore del 1988 per rendere certa la ricezione
dell’atto da parte del suo destinatario, evidentemente in considerazione delle
qualità professionali del difensore, nonché presumibilmente della maggiore
affidabilità dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenuta nel frattempo.
La norma, peraltro, ripete sostanzialmente il contenuto di quanto già previsto
dall’art. 54, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. per la trasmissione all’ufficiale
giudiziario degli atti da notificare. Sicché deve essere ravvisato un parallelo, di
non secondaria importanza, tra l’omogeneità della disciplina prevista per la
4

comprendendo quindi anche il pubblico ministero, disporre che le notificazioni o

trasmissione degli atti tra organi dell’amministrazione giudiziaria e tra questi
ultimi e la categoria professionale degli avvocati.
3.3. Dalla collocazione sistematica della norma nell’art.148 cod.proc.pen.,
che disciplina in generale ‘gli organi e le forme delle notificazioni’, si è, quindi,
desunto che il legislatore ha previsto l’uso di mezzi tecnici idonei per le
notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato,
alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni
(comma 1), purché sia assicurata l’idoneità del mezzo tecnico (Sez. 2, n. 8031

possibili destinatari o consegnatari delle notificazioni o avvisi con l’uso di mezzi
tecnici idonei sul mero presupposto fattuale che il destinatario della notificazione
ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. abbia comunicato all’autorità
giudiziaria il proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubblico
dominio.

4. Le nullità generali non assolute sono, peraltro, soggette alla disposizione
di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale la nullità di un
atto deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del suo compimento
ovvero, quando ciò non è possibile, subito dopo, intendendosi per “parte” tanto
l’imputato quanto il suo difensore.
4.1. E dall’esame del verbale dell’udienza del 4 aprile 2014 non risulta che la
parte abbia eccepito alcunché, maturando così la decadenza dal diritto di
eccepire le nullità di carattere non assoluto, comunque insussistenti nel caso
concreto.
4.2. In tal senso questa Corte si è già pronunciata con riferimento ad un
caso analogo (Sez.2, n.34167 del 14/07/2009, Pellegrino, Rv.245242; per
l’opposta conclusione in ipotesi di notificazione del decreto di citazione destinato
all’imputato domiciliato presso il difensore, Sez.2, n.23854 del 28/05/2014,
Padurariu, n.m.), ovvero con riferimento alla nullità derivante dall’omessa
notifica dell’avviso al difensore di fiducia nel caso dell’udienza di convalida
dell’arresto (Sez.3, n.42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv.241499; Sez.2, n.36
del 23/11/2004, dep.3/01/2005, Medile, Rv.230225), sul principio
incidentalmente affermato già nel 1997 con una pronuncia a Sezioni Unite
(Sez.U, n.2 del 20/09/1997, Procopio, Rv.208269) per il quale il mancato avviso
al difensore di fiducia nominato prima che l’interrogatorio di garanzia sia stato
disposto dal giudice produce una nullità generale a regime intermedio ai sensi
dell’art. 178 lett.c) cod. proc. pen.

5

del 09/02/2010, Russo, Rv. 246450), individuando nei difensori i ‘naturali’

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; tenuto
conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in data 1/07/2014

IL

ZIONARIO GIUDIZIARIO

inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA