Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34273 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34273 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCHIUTI GIOVANNI N. IL 20/01/1979
avverso l’ordinanza n. 87/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Vaill-d-ifér—iWT
-isor

Data Udienza: 01/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 11/03/2014 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del
riesame, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Ricchiuti Giovanni
avverso l’ordinanza con la quale il Giudice del medesimo Tribunale aveva
disposto il 15/2/2014 l’applicazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari nel corso di un procedimento in cui l’istante è indagato per il reato di

terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Ricorre per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, Giovanni
Ricchiuti censurando l’ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia violazione dell’art.606 lett.b) cod.proc.pen.
per avere il Tribunale erroneamente interpretato il disposto dell’art.73, comma
1-bis, T.U. Stup. ritenendo che fosse onere dell’indagato provare il proprio stato
di tossicodipendenza mentre, in presenza di un dato ponderale corrispondente, a
seguito di perizia, a 9,2 dosi medie singole, trattandosi di un soggetto che
assume sostanze stupefacenti, ancorchè non tossicodipendente, il fine di
cessione a terzi avrebbe dovuto essere desunto da ulteriori elementi. Il
Tribunale, si assume, avrebbe erroneamente attribuito valenza indiziaria al fatto
che, durante il servizio di appostamento, gli agenti avrebbero notato un giovane
che, a bordo di uno scooter, passava davanti all’abitazione in cui,
presumibilmente, il ricorrente deteneva lo stupefacente, senza tuttavia
identificarlo. Nessuna valenza indiziaria assumerebbero, secondo il ricorrente, la
suddivisione della sostanza in tre pezzi, comunque contenuti in un unico
involucro di cellophane, né la detenzione della somma di euro 150,00,
giustificata quale dazione da parte dei genitori e comunque compatibile con la
dimostrata attività lavorativa del medesimo. Nel corso della perquisizione non
sarebbero stati rinvenuti gli strumenti tipici dello spacciatore, ossia il bilancino ed
il nastro isolante;
b)

con un secondo motivo denuncia violazione dell’art.606 lett. e)

cod.proc.pen. lamentando l’omessa motivazione in merito alla impossibilità di
applicare o sostituire la misura domiciliare con quella dell’obbligo di
presentazione alla P.G., tale non potendosi ritenere il riferimento alla possibilità
per il ricorrente di utilizzare per lo spaccio abitazione diversa da quella in cui è
domiciliato nonostante la sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta sulla sua
persona mentre usciva dalla predetta abitazione e non all’interno della stessa.

2

cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione a condotte di cessione a

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha attribuito valenza indiziaria alla
quantità di stupefacente sequestrata, seppure non ancora definita dall’esito
dell’analisi sul principio attivo, ma ha desunto la destinazione a terzi dal
rinvenimento di strumenti e beni atti alla pesatura e al confezionamento della

adeguatamente giustificata e dalle scarse capacità economiche dell’indagato in
rapporto alla possibilità di spendere somme consistenti per il solo acquisto dello
stupefacente; argomento logico dirimente, assunto dal Tribunale a fondamento
del giudizio circa la sussistenza della gravità indiziaria, è stato il fatto che
l’indagato fosse stato sorpreso in possesso di un quantitativo di stupefacente
certamente esorbitante rispetto al soddisfacimento di un bisogno personale
immediato, tanto più da parte di un soggetto consapevole del fatto che avrebbe
rischiato di essere sottoposto a controlli, avendo indicato nelle premesse che il
Ricchiuti, al momento del controllo, era affidato in prova ai servizi sociali in
espiazione di una condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per la
violazione dell’art.73, comma 5, T.U. Stup.
2.1. Contrariamente, dunque, a quanto indicato nel ricorso, il
provvedimento impugnato ha enunciato gli elementi concreti dai quali,
unitamente al dato ponderale ed all’assenza di indizi che dimostrassero l’utilizzo
personale dello stupefacente, ha desunto che l’eroina detenuta dall’indagato
fosse destinata allo spaccio, non essendo peraltro consentito in sede di
legittimità accedere alle deduzioni tendenti ad un nuovo esame del compendio
indiziario onde pervenire ad una differente valutazione in senso più favorevole al
ricorrente.
2.2. La richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha
infatti la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza
cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell’art. 292 cod. proc.pen. ed
ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo:
la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista
strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,
ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi
necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su
prove ma su indizi, e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di ‘
una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,

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droga, oltre che dal possesso di una somma di denaro di provenienza non

Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell’art. 606 cod.proc.pen., Sez. 4,
n.22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione
delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile
soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della
logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che
riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione

8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv.
252178).
2.4. Il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei
fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità
accertare unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione
della norma incriminatrice.
2.5. E gli argomenti sviluppati dal Tribunale del Riesame risultano, in
particolare, pienamente corrispondenti ai principi interpretativi secondo i quali la
gravità indiziaria in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini
di cessione a terzi può essere desunta, oltre che dal dato ponderale,
dall’accertata incapacità economica dell’indagato ai fini di costituzione di scorte
per uso personale, dall’analisi comportamentale dell’indagato, dalla disponibilità
di strumenti atti alla pesatura ed al confezionamento della droga, dalla
detenzione ingiustificata di somme di denaro, dovendosi conseguentemente
escludere la dedotta violazione di legge.

3. Procedendo all’esame del secondo motivo di doglianza, si osserva che la
motivazione posta a fondamento dell’ordinanza qui impugnata, non risulta
vulnerata dalla denunciata omissione. Invero, il Tribunale, con riguardo al
pericolo di reiterazione criminosa, dopo aver considerato i precedenti giudiziari
del ricorrente, tra i quali vi è una condanna per la violazione dell’art.73 T.U.
Stup., ha ritenuto che la ridotta capacità economica dell’indagato fosse
sintomatica del fatto che, per poter disporre di un tale quantitativo di eroina, il
medesimo fosse inserito in un circuito di illecita compravendita, escludendo il
divieto di cui all’art.275, comma 2-bis, cod. proc. pen. sul presupposto che il
Ricchiuti avesse già fruito tre volte del beneficio della sospensione condizionale
della pena e che, pur ove si volesse condividere l’assunto del giudice di prime
cure in merito alla configurabilità dell’ipotesi delittuosa disciplinata dall’art.73,
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delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del

comma 5, T.U. Stup., la negativa prognosi in ordine alla recidivanza non avrebbe
consentito di prevedere la concedibilità del medesimo beneficio.
3.1. Nell’ordinanza è stata, poi, specificamente spiegata la ragione per la
quale il Tribunale ha ritenuto inidonea una misura meno afflittiva, ricordando
come l’indagato avesse posto verosimilmente in essere il reato utilizzando, quale
deposito, una dimora diversa dalla propria, risultando evidente, anche con
riferimento a tale doglianza, l’infondatezza del ricorso.

sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in data 1/07/2014

Il Presidente

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue, ai

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