Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3427 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3427 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO MARCO N. IL 17/08/1984
avverso la sentenza n. 336/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

D

IN EPO3UTATA
CANCELLERIA

2 3 6E11 2014

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 12 gennaio 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 21 gennaio 2008, alla pena di anni due
di reclusione ed euro 600 di multa nei confronti di Greco Marco, ritenuto colpevole del delitto
di ricettazione di autovettura provento del delitto di contraffazione del numero di telaio.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 603 c.p.p. per la mancata audizione di due testi che avrebbero potuto

trattamento sanzionatorio.
Deve premettersi che, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta
rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata,
la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto
esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di “decidere
allo stato degli atti”, come previsto dall’art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve
dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di
lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto
dall’art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali
sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto,
all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del
28/06/1999, Capitani, Rv. 213923). Ciò ritenuto, il primo motivo di ricorso è manifestamente
infondato, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione corretta dal punto di vista logico
e giuridico, rileva che i testi indicati “non potrebbero aggiungere nulla di utile di fronte agli
elementi sopra esposti ed al loro significato logico, in quanto la spiegazione lecita, se vi fosse,
sarebbe a conoscenza di Greco e i testimoni servirebbero per confermarla, non per
introdurla”.
Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico, soprattutto confrontato con la
motivazione della sentenza impugnata che fa riferimento alla personalità dell’imputato che
“rende molto mite la pena inflitta”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

chiarire le vicende della proprietà dell’autovettura oggetto della contestazione; 2) illogicità di

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