Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34262 del 20/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34262 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIARAMELLA FRANCESCO N. IL 13/12/1982
avverso l ‘ ordinanza n. 3673/2013 TRIB. LIBERTA ‘ di ROMA, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
4etto/ ntite le conclusioni del PG Dott.
,kek

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/03/2014

Ricorrente Ciaramella Francesco

Ritenuto in fatto
Con ordinanza pronunziata in data 19 dicembre 2013, il Tribunale di Roma Sezione del riesame rigettava l’istanza di riesame avanzata da CIARAMELLA
Francesco avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere,

dicembre 2013 quale indagato del delitto p. e p. dagli artt.110 cod. pen., 73
d.P.R. n. 309/1990, per aver illecitamente importato nello Stato, in concorso con
Sicignano Vincenzo, kg. 1.275 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish; fatto
accertato in Civitavecchia l’ 8 dicembre 2013.
Ricorre per cassazione l’indagato per tramite del difensore censurando
l’ordinanza impugnata per l’omessa verifica della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale abbia
sostanzialmente desunto detti indizi dalla circostanza che l’indagato fosse stato
colto, insieme al Sicignano, a bordo dell’autocarro oltreché dallo stato di
agitazione e di nervosismo palesato dallo stesso all’atto dello sbarco al porto di
Civitavecchia. Peraltro, a smentire la contraddittorietà tra le versioni dei fatti
rese dai due indagati, assume il ricorrente che anche il Sicignano aveva
confermato la narrazione dei fatti resa dal Ciaramella e quindi del guasto della
motrice che lo costrinse a lasciare il semirimorchio in Spagna ed a ritornarvi,
sempre con il collega, per recuperarlo. Il carrellista provvide poi a caricarlo e ad
apporvi il prescritto sigillo senz.Vhé della natura del carico venisse informato lo
stesso indagato. Deduce altresì la difesa che lo stato di incensuratezza
dell’indagato e l’assenza di carichi pendenti avrebbe reso legittimo un
affievolimento della misura custodiale applicata.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a
carico dell’imputato, ex art. 616 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame ,seguendo un iter argomentativo
del tutto immune dai denunziati vizi e condividendo peraltro la motivazione
dell’ordinanza cautelare, ha opportunamente sottolineato che sussistevano gravi
indizi di colpevolezza a carico dell’istante, colto, quale secondo autista, a bordo
di autocarro , alla cui guida si trovava il Sicignano, sbarcato al porto di
Civitavecchia proveniente da Barcellona, nel cui semirimorchio veniva rinvenuto

emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 10

dalla P.G. il suddetto quantitativo di stupefacente. A tale specifico riguardo, si è
ineccepibilmente evidenziato che priva di ogni apprezzabile fondamento doveva
ritenersi l’ inverosimile tesi difensiva sostenuta da entrambi gli indagati,circa la
mancata consapevolezza della natura del carico trasportato dalla Spagna. Non
era invero logicamente ipotizzabile che un carico di droga, di ingente valore sul
mercato illecito,potesse venir affidato a soggetti di tanto del tutto ignari , posto
che costoro avrebbero potuto o smarrirlo ovvero impossessarsene.

– ha infine rilevato del tutto condivisibilmente il Tribunale che esse non
potevano non esser salvaguardate che con la misura custodiale inframuraria,
apparendo gli indagati, in ragione del rilevante quantitativo di stupefacenti
detenuto, inseriti in un allarmante e vasto contesto di traffico internazionale di
stupefacenti collegamenti con un’organizzazione criminale a ciò dedita

“alla

quale, anche in considerazione dello stato di disoccupazione e dunque per la
necessità di far fronte al sostentamento della propria famiglia [ i prevenuti] sono
disposti ( anche in futuro ) a fornire il proprio contributo “.

Ne discende che non

possono non risultare dotate di rilevanza subvalente sia lo stato di
incensuratezza del Ciaramella come pure la mancanza di precedenti giudiziari
a suo carico.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto
stabilito dall’articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen.
Così deciso in Roma, lì 20 marzo 2014.

In ordine alle esigenze cautelari – integrate in particolare dal pericolo di recidiva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA