Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34256 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34256 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASTONE SALVATORE N. IL 16/02/1980
avverso la sentenza n. 3898/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Astone Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di sussistenza dell’aggravante delle più persone
riunite e di dosimetria della pena (anche con riferimento alla mancata

In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si
prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa
Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il
vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, previo
specifico esame degli argomenti difensivi è giunto a valutazioni di merito sul
fatto di reato come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Deve in ogni caso rilevarsi come la Corte abbia correttamente fondato il
convincimento sulla ricorrenza della contestata aggravante a p. 3 della
sentenza, rilevando come l’imputato ha condotto il crimine insieme a

concessione delle circostanze attenuanti generiche).

coimputato, entrambi realizzando l’azione violenta ai danni della parte lesa; e
che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse per la
pessima personalità dell’imputato alla luce sia della gravità del fatto che del
passato criminale dello stesso.
L’impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata
inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

i

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Roma, li 4.6.2013

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