Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34255 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34255 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ADRIANO N. IL 22/02/1970
avverso la sentenza n. 2007/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Spinelli Adriano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità e di dosimetria della pena.
In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si

prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa
Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il
vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, previo
specifico esame degli argomenti difensivi è giunto a valutazioni di merito sul
fatto di reato come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Deve in ogni caso rilevarsi come la Corte abbia correttamente fondato il
convincimento sulla responsabilità per ricettazione e non per furto
argomentando sulla non credibilità della confessione del secondo reato attesa
la genericità della stessa; ed abbia inoltre ben argomentato sulla non
ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 648 comma 2 c.p. atteso che oggetto del
reato fu un ciclomotore nuovo; e che le circostanze attenkrdulti generiche non
potevano essere concesse per la pessima personalità dell’imputato alla luce del
passato criminale dello stesso.
L’impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata
inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Roma, li 4.6.2013

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