Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34252 del 01/07/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34252 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZACURATI UMBERTO N. IL 19/09/1975
avverso la sentenza n. 2642/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
parte ciiE l AVU
.
Uditi difensor Avv[
Data Udienza: 01/07/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Mazzacurati Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il
17/10/2013 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto – Sez. Orbetello il 9/02/2012, ha
concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.1. Il ricorrente censura la sentenza per aver omesso la motivazione in
ordine al terzo motivo di appello, con il quale era stato chiesto il riconoscimento
giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’appellante
aveva chiesto l’applicazione dei ‘benefici di legge’, mentre la Corte di Appello si è
pronunciata esclusivamente in merito al beneficio della sospensione condizionale
della pena.
1.2. Sebbene la concessione del beneficio della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale sia rimessa all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito e non sia necessariamente consequenziale a
quella della sospensione condizionale della pena, rimane tuttavia l’obbligo del
giudice di merito di indicare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni
della mancata concessione del beneficio, sulla base degli elementi di cui
all’art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509;
Sez.3, n.7608 del 17/11/2009, dep. 25/02/2010, Ammendola e altri,
Rv.246183).
1.3. Nel caso concreto la motivazione risulta del tutto omessa, in violazione
dell’obbligo di motivazione sancito daWart.125 cod.proc.pen. in relazione
all’ambito di cognizione del giudice di appello, determinato ai sensi dell’art.597
cod.proc.pen.
2. Ferma restando la pronuncia di irrevocabilità in merito agli altri punti
della sentenza impugnata ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen., la pronuncia deve
essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze affinchè prenda in
esame e valuti la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio
della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.175
cod. pen., trattandosi, come detto, di valutazione discrezionale rimessa al
giudice di merito.
2
del beneficio della non menzione della sentenza nel certificato del casellario
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in
merito al richiesto beneficio della non menzione della condanna e rinvia alla
Corte di Appello di Firenze.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla
Così deciso il 1/07/2014
affermazione di responsabilità.