Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34251 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34251 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’APOLITO CLAUDIO N. IL 01/03/1980
avverso la sentenza n. 1661/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O -Cu 02.221-1: 9,Cha_
che ha concluso per

Udito, per
Ud. difens Avv.

l’Avv

Data Udienza: 01/07/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso tale decisione ha proposto appello
il difensore
dell’imputato. La Corte di Appello di Salerno in data
10.10.2013, con la sentenza oggetto del presente ricorso,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e
condannava l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza D’Apolito Claudio, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
l) Inosservanza delle norme processuali. Osservava la difesa che
nel giudizio di primo grado era stato chiesto il giudizio
abbreviato condizionato. Il giudice per le indagini
preliminari aveva rigettato tale richiesta, ma aveva
proceduto con le forme del giudizio abbreviato semplice,
invece di emettere il decreto di giudizio immediato, benché
non fosse stata avanzata dalla difesa nessuna richiesta in
tal senso. C’era stata quindi una violazione dell’art.464
c.p.p. che la difesa aveva eccepito in sede di appello. La
doglianza, che era stata rigettata nella sentenza impugnata,
veniva pertanto riproposta con il presente ricorso in quanto,
ad avviso della difesa, la violazione de qua inficerebbe
direttamente l’individuazione del giudice (necessariamente
diverso dal G.I.P.) e la partecipazione dello stesso
difensore, essendosi la difesa avvalsa di sostituto
processuale privo dei poteri conferiti al difensore di
fiducia con la procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto motivo di ricorso è infondato.
Si osserva infatti che i giudici della Corte territoriale
hanno correttamente ritenuto che la violazione dell’art.464
c.p.p., dedotta anche nella presente sede, non integri una
ipotesi di nullità assoluta, ma, al più, relativa e quindi
sanabile ai sensi dell’art.182 co.2 c.p.p..
Tanto premesso si osserva che, essendo stato il difensore
presente all’udienza camerale, come risulta dal verbale di
udienza, egli avrebbe dovuto eccepire la violazione di cui
sopra nell’immediatezza a norma del comma 2 dell’art.182
c.p.p.. Non essendo stata invece dedotta tale eccezione in
quella sede, ma, essendo stata la stessa formulata soltanto

Con sentenza del 18 maggio 2010 il G.I.P. del Tribunale di
Nocera Inferiore dichiarava D’Apolito Claudio colpevole del
reato di cui all’articolo 186 c.2, lett.c) D.Lgs 285/92 e,
applicata la diminuente per la scelta del rito, lo condannava
alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda,
con la sospensione condizionale della pena.

nell’atto di appello, correttamente tale eccezione è stata
ritenuta nella sentenza impugnata intempestiva.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’1.07.2014

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