Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34248 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34248 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAYE SEYDINAISSA N. IL 25/12/1984
avverso la sentenza n. 788/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 04/06/2013
Motivi della decisione
Faye Seydina Issa ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado e chiedendone l’annullamento, lamenta la illogicità di motivazione
in ordine alla decisione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta
nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè,peraltro genericamente, questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte,
come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez.
4. 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Appaiono infatti logiche le argomentazioni della Corte fondate sui dati di fatto della
mancanza di residenza e stabile domicilio dell’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 4.6.2013
una valutazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito