Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3424 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3424 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANGIANIELLO ANGELO N. IL 22/11/1981
avverso la sentenza n. 2065/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;
Data Udienza: 08/10/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 12 novembre 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 30 gennaio 2008, alla pena di anni
quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa nei confronti di Cangianko Angelo,
ritenuto colpevole del delitto di rapina aggravata.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di
motivazione, in quanto la condanna si basa solo sul rinvenimento a seguito di perquisizione di
fori.
Il motivo di ricorso non è consentito, poiché, secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte stessa quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, evidenziando gli elementi di prova emergenti non solo dai reperti in sequestro,
ma anche dalle testimonianze assunte.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.
un pezzo di tuta con due fori e, nei pressi del luogo del delitto, di un altro pezzo di tuta senza