Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34239 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34239 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIT SAID EL HABIB N. IL 09/07/1988
avverso la sentenza n. 10567/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 04/06/2013

OSSERVA
Ait Said El Habib ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli
è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe reso
motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.

la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui alrart.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 4.6.2013

Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA