Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34237 del 04/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34237 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI EMIDIO MARIO N. IL 22/02/1966
avverso la sentenza n. 1789/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 04/06/2013

Motivi della decisione
Di Emidio Mario ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 648 c.p. e, chiedendone
l’annullamento, osserva che è carente la motivazione in punto di responsabilità.
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. La mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento
impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il

logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione
delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud.
30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni
specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza di
motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori
perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un
significato diverso da quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite
(Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di
motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad
avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò
si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n.
2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Nella concreta fattispecie
la Corte ha doverosamente valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente
ricostruzione del fatto, mentre le sintetiche doglianze del ricorrente al riguardo – che
denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di motivazione – si palesano generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2013

DEMO

TAI

provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla

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