Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34235 del 04/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34235 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NESTORI GIANCARLO N. IL 02/11/1973
avverso la sentenza n. 298/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 04/06/2013
Motivi della decisione
Nestori Giancarlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce omessa e
illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai profili di
responsabilità.
In apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa
Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il
vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, previo
specifico esame degli argomenti difensivi è giunto a valutazioni di merito sul
fatto di reato come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
L’impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata
inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 4.6.2013
prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente;si