Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3423 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3423 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOCEJ BLEDIAN N. IL 01/04/1990
avverso la sentenza n. 5024/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto difetta del requisito della indicazione specifica della
ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile (art. 581,
comma 1, lett. c), c.p.p.). La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7 gennaio 2013,
confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, in data 16 marzo
2012, alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa nei confronti di
Docej Bledian, ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma lamentando nel testo del motivo di
ricorso “l’automatico addebito della paternità di quell’evento, che non ha mai costituito
oggetto di una verifica processuale”. Si tratta, quindi, di ricorso inammissibile in quanto
difetta del requisito della indicazione specifica della ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile (art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.), né chiarimenti
sul punto sono contenuti nella altrettanto generica memoria depositata dal difensore..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 201

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando nel titolo il

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