Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34228 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34228 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERANUNZI ENRICO N. IL 01/06/1962
avverso la sentenza n. 14032/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
27/11/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
1ette/spkte le conclusioni del PG Dott.

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otino -t•Z <7. :LAichz. iv Udit i difensor Avv.; Sii ZIO; 0 Data Udienza: 14/05/2014 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha applicato all'imputato ENRICO PIERANUNZI, a norma degli articoli 444 e seguenti c.p.p., su sua richiesta e con il consenso del P.M., in ordine al reatO (di estorsione) ascrittogli, la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa, oltre alle statuizioni accessorie. L'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) per violazione egli ortt. 111 e 129 c.p.p. Con requisitoria pervenuta in data 17 febbraio 2014, il PG ha concluso nei sensi riportati in epigrafe, per manifesta infondatezza dei motivi. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, essendo l'imputato rappresentato dal procuratore speciale, e, dall'altro, ha motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della som a di euro duemila alla Cassa Così deciso in Roma, udienza camerale 14 aggio 2014 Il e snsigliere estensore Il P idente delle ammende.

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