Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34227 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34227 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul. ricorso proposto da:
CABIATI SIMONE N. IL 30/07/1987
avverso la sentenza n. 1356/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

– 7 AGO 2013
II Funzionario Giudiziario

f

Data Udienza: 22/05/2013

Cabiati Simone, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato pari
a 1,51 e 1,44 g/1 nelle due prove), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Brescia, del 20 dicembre 2012, che ne ha confermato la penale
responsabilità, pur avendo ridotto a tre mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda la pena
inflitta dal primo giudice.
Deduce il ricorrente i vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata,
avendo i giudici del merito ritenuto l’utilizzabilità dei risultati dell’alcoltest benché
l’imputato non fosse stato avvertito della facoltà di farsi assistere dal difensore, ai sensi
dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si sostiene nel ricorso che nel verbale
redatto dal personale di PG ai sensi dell’art. 357 cod. proc. pen. risulta che tale avvertimento
sia stato dato, ma solo venti minuti dopo dall’esecuzione dell’accertamento.

Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del gravame, ai quali la doglianza è stata già proposta con i motivi d’appello,
hanno accertato che l’imputato era stato ritualmente avvisato della facoltà di farsi assistere
dal difensore e che tale avviso è avvenuto prima che fossero eseguiti gli accertamenti in
questione.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ammette che il verbale redatto dal personale intervenuto
contiene specifica menzione dell’avviso, e nulla induce a ritenerne l’intempestività, rispetto
all’espletamento dell’esame.
Di qui l’inammissibilità del ricorso.
La censura, peraltro, ove anche fondata, sarebbe, in ogni caso, inammissibile perché
intempestiva.
E’ stato, invero, da questa Corte osservato che in tema di guida in stato di ebbrezza,
l’accertamento del tasso alcolemico mediante alcooltest è atto urgente, ai sensi dell’art. 354
cod. proc. pen., al quale il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di
essere preventivamente avvisato, di guisa che l’omesso avviso all’indagato, ex art. 114 disp.
att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una
nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell’art.182 co. 2 cod. proc. pen., deve
essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile,
immediatamente dopo, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento
Orbene, nel caso di specie non risulta che l’imputato abbia formulato l’eccezione in
questione nei termini sopra specificati, non avendola neanche proposta in sede di opposizione
al decreto penale di condanna.
L’eccepita nullità, quindi, ove anche esistente, deve ritenersi sanata.
Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue declaratoria d’inammissibilità dello
stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.

Ritenuto in fatto.

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