Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34225 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34225 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSNA ANDREA N. IL 02/11/1987
avverso la sentenza n. 8368/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 22/05/2013

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
In realtà, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il giudice, nell’applicare la
pena concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si presentava
evidente l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata; ciò anche
alla stregua di quanto segnalato nei verbali di arresto e di sequestro dello stupefacente.
Il ricorrente, d’altra parte, non indica le ragioni per le quali ritiene che avrebbe dovuto
applicarsi la predetta norma e non considera, nel formulare le sue generiche censure, che al
giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.

Con sentenza dell’ 11 dicembre 2012, il Gup del Tribunale di Padova, sull’accordo delle
parti, ha applicato a Mosna Andrea -imputato del delitto di cui all’art 73 del d.p.r. n. 309/90-,
riconosciuta l’attenuante di cui al 5° comma dello stesso art. 73 con giudizio di prevalenza
sulla recidiva contestata e con la diminuente del rito, la pena di un anno, dieci mesi di
reclusione ed euro 2.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce violazione di
legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice omesso di
valutare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen.

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