Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34223 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34223 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASABALLA REDA MOHAMED MAHMOUD N. IL 20/08/1979
avverso la sentenza n. 9661/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 22/05/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Brescia -giudice per l’udienza preliminare- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui
all’art. 73 co. 1 bis DPR 309/1990;

osservando che il Giudice non aveva motivato congruamente le condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen;
-Ritenuto che il motivo fatto valere è generico (stante la totale omissione delle ragioni
in forza delle quali si invoca l’applicazione della norma) oltre che manifestamente
infondato, atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la
decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P., mediante
richiamo al compendio probatorio acquisito;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 22-5-2012.

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

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