Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34222 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34222 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORIABURE PAUL N. IL 15/01/1984
avverso la sentenza n. 1381/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 22/05/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Padova -giudice per l’udienza preliminare- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui
agli artt. 81 comma 2, 110 CP, 73 DPR 309/1990;

avverso la decisione, osservando che il Giudice non aveva motivato congruamente le
condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena
risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato
esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, esposta
in modo specifico, di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di
non punibilità ex art.129 C.P.P., mediante richiamo al compendio probatorio
acquisito;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 22-5-2012.

-Rilevato che l’imputato, unitamente a Lahki Fathi proponeva ricorso per cassazione

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