Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3422 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3422 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OFANTINO DIEGO N. IL 08/08/1974
avverso la sentenza n. 1363/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 luglio 2012, in parziale riforma
della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 18 ottobre 2011, nei confronti di
Ofantino Diego, ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata e sequestro di persona,
riduceva la pena ad anni cinque di reclusione ed euro 3000 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando vizio di
motivazione ed erronea interpretazione della legge penale, in quanto mancherebbero concreti

non essendovi alcun elemento (tale non essendo il sistema di tracciamento delle utenze
cellulari) dal quale possa desumersi la presenza certa dell’Ofantino sui luoghi del delitto.
Il motivo di ricorso non è consentito, poiché, secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte stessa quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, evidenziando gli elementi di prova emergenti non solo dal tracciamento
dell’utenza cellulare sicuramente in uso all’imputato, ma anche il contenuto di conversazioni
captate in ambientale “dalle quali emerge in modo palese l’appostamento preliminare” e che
sono “coerenti con l’azione in corso”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

elementi di prova in ordine alla presunta partecipazione dell’imputato alla contestata rapina,

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