Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34216 del 22/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34216 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATI AMEDEO N. IL 01/09/1957
avverso la sentenza n. 3025/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 22/05/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante contestata e riducendo sia la pena, sia il periodo di sospensione della patente di
guida, ha confermato nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Tivoli aveva ritenuto
l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla
circolazione stradale (artt. 140, 141 e 191 c.d.s.).
141 c.d.s., non essendo possibile desumere la velocità alla quale procedeva dagli elementi
disponibili nel processo, nonché nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 350 co.7 c.p.p., in
ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, poste a fondamento
del giudizio di colpevolezza;
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il primo motivo si risolve nella
prospettazione di una lettura delle prove alternativa a quella esposta dai giudici di merito, a fronte di
argomentazioni che si palesano esaustive nella ricostruzione del fatto e logicamente correlate agli
elementi probatori acquisiti, mentre il secondo è palesemente infondato. Nel giudizio abbreviato,
infatti, la peculiarità del rito speciale implica la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione
alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli
atti, essendo onere dell’interessato eccepire in limine (cioè prima dell’instaurazione del
procedimento) la loro eventuale illegittima acquisizione, onde impedirne l’apprezzamento da parte
del giudice ai fini della valutazione di anticipata definibilità della regiudicanda
(Sez. 6, Sentenza n. 8675 del 2012). Si evidenzia, inoltre, la non decisività dell’elemento
probatorio in questione a fronte dei molteplici e pregnanti elementi desumibili dalle altre
acquisizioni.
– che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Cos’ deciso in Roma il 22-5-2013
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 140 e