Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34215 del 22/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34215 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHRAYRI SAMI N. IL 09/02/1987
avverso la sentenza n. 4742/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 22/05/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli art. 110 c.p. , 73 e 80
lett. G DPR 309/90;
rilevando la carenza e l’illogicità della motivazione;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del
combinato disposto ex artt.581-591C.P.P.;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22/5/2013
Il Con
iere Est.
p
Il Presiden
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,