Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34214 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34214 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 11/07/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MAUGERI FRANCESCO n. 10/2/1989
avverso l’ordinanza 204/2012 del 10/2/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
M.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO IACOVIELLO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. GIUSEPPE RAGAZZO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6 febbraio 2014, oggetto dell’odierna impugnazione, il
Tribunale del Riesame di Catania confermava la misura della custodia in carcere
applicata dal gip del medesimo Tribunale il 9 gennaio 2014 nei confronti di
Maugeri Francesco per il reato di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti nonché per una serie di cessione di ingenti quantitativi di
marijuana.
La prova dell’esistenza di tale associazione e della sua effettiva attività
risultava innanzitutto da una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e,
poi, dalle videoriprese disposte nella area della città di Catania individuata, sulla
scorta delle citate dichiarazioni, quale luogo utilizzato dal gruppo criminale per
la vendita di singole dosi a consumatori.

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Da tali video riprese risultava che la attività era svolta in modo continuativo,
che le singole cessioni di marijuana agli acquirenti erano numerosissime e
compiute da persone che si alternavano nelle attività con tale metodicità da
dimostrare la esistenza di una precisa programmazione del lavoro. A ciò si
aggiungevano le intercettazioni ambientali che, a riprova del carattere
organizzato della associazione, evidenziavano la esistenza di una precisa
contabilità.
La valutazione della corrispondenza tra le accuse dei collaboratori di

videosorveglianza consentiva di ritenere confermata anche la entità del traffico,
indicata in un fatturato di C 5/7 milioni per anno.
Il Tribunale dava anche atto che vi erano seri indizi in ordine al carattere di
organizzazione armata, dimostrata da un sequestro di munizioni in data 7 giugno
2011 in un medesimo locale utilizzato, come dimostrato dalle riprese video, dagli
associati come luogo di custodia dello stupefacenti nonché da un sequestro di
armi e munizioni del 23 maggio 2011, evento che aveva giustificato l’arresto
dell’affiliato Monteforte Gaetano.
I gravi indizi a carico di Maugeri Francesco sono rappresentati da quanto
emerso nel corso delle videoriprese da cui risultava che, con frequenza
giornaliera, il ricorrente svolgeva nell’ambito del gruppo di spaccio attività di:
corriere della droga che prelevava dal luogo in cui era occultata e portava nella
area di spaccio; esattore del corrispettivo delle cessioni che poi portava in luogo
sicuro; compiti di controllo perlustrando l’area di vendita con uno scooter o
facendo la “vedetta” da postazioni fisse. La sua attività cessava a seguito del suo
arresto in flagranza di reato.
Il Tribunale riteneva anche sussistere le esigenze cautelari in concreto in
quanto, valutate le specifiche modalità e circostanze del fatto, si rilevava un
forte rischio di recidiva.
Maugeri Francesco propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione,
rilevando che non è significativo il contenuto dei filmati trasmessi al Tribunale e
che, comunque, non è vero che la attività del ricorrente sia cessata con l’arresto
del 5 aprile 2011 in quanto, dopo questa data, fu rimesso in libertà e di propria
iniziativa non ebbe più rapporti con il dato ambiente. In ogni caso, rileva come il
limitato periodo di osservazione non consenta di ritenere che il ricorrente sia
stato inserito nella associazione per un arco di tempo sufficiente per ritenere la
sua affiliazione.
Con il secondo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in
relazione all’aggravante di cui all’articolo 80 comma 2° non potendosi ritenere

giustizia e la quantità delle operazioni di vendita di droga rilevate con la

allo stato integrato il quantitativo di droga in base al quale, secondo la
giurisprudenza di legittimità, è integrata la predetta aggravante.
Con terzo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione in ordine
alle esigenze cautelari non essendosi tenuto conto della scarsa consistenza del
precedente penale e del tempo trascorso dei fatti.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, non è fondata la doglianza sulla non significatività
del contenuto dei filmati trasmessi al Tribunale perché, dal provvedimento

provvedimento applicativo della misura cautelare, risulta come la polizia
giudiziaria abbia potuto rilevare, con l’uso della sorveglianza elettronica nella
area di vendita, condotte corrispondenti alle informazioni acquisite dai
collaboratori di giustizia e tali da dimostrare lo svolgimento non solo di attività di
spaccio ma anche il suo carattere organizzato, dato adeguato per confermare il
reato associativo e, rispetto al ricorrente, la sua affiliazione. E’ difatti sufficiente
la reiterazione della condotta ancorché in un breve arco di tempo (fino
all’arresto) per offrire dimostrazione, adeguata allo stadio del procedimento,
della concreta adesione del Maugeri Francesco al sodalizio. Va esclusa la
valutabilità della successiva scarcerazione con contestuale abbandono delle
attività di vendita di droga poiché si tratta di profili di fatto non emergenti dal
provvedimento impugnato e che riguardano questioni di apprezzamento del
contenuto di prove, attività che esula dai poteri di questa Corte.
È infondato anche il secondo motivo. Ancorché non vi siano elementi di
certezza sulla determinazione della esatta quantità della sostanza venduta, il
grande numero di cessioni osservato nel corso delle indagini rappresenta un
dato adeguato per dimostrare che, anche solo nell’arco di tempo della singola
giornata di vendita, la provvista di droga a disposizione, dato sul quale misurare
la aggravante in questione, è certamente superiore al limiti individuati per la
ipotesi aggravata.
Il motivo in ordine alle esigenze cautelari è manifestamente infondato
indicando elementi generici per smentire le esigenze cautelari individuate,
invece, con precisione dal Tribunale.
P.Q.M.
Rigettckil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 d.a. cod.
proc. pen.
Roma co deciso l’11 luglio 2014

impugnato che richiama il contenuto delle attività di indagine riportate nel

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