Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34213 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34213 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sui ricorso proposto da:

MAUGERI ALFIO MIRKO n. 16/12/1988
avverso l’ordinanza 158/2014 del 10/2/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
MUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO IACOVIELLO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6 febbraio 2014, oggetto dell’odierna impugnazione, il
Tribunale del Riesame di Catania confermava la misura della custodia in carcere
applicata dal gip del medesimo Tribunale il 9 gennaio 2014 nei confronti di
Maugeri Alfio Mirko per il reato di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti nonché per una serie di cessioni di ingenti quantitativi di marijuana.
La prova dell’esistenza di tale associazione e della sua effettiva attività
risultava innanzitutto da una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e,
poi, dalle videoriprese disposte nella area della città di Catania individuata, sulla
scorta delle citate dichiarazioni, quale luogo utilizzato dal gruppo criminale per
la vendita di singole dosi a consumatori.
Da tali video riprese risultava che la attività era svolta in modo continuativo,
che le singole cessioni di marijuana agli acquirenti erano numerosissime e
compiute da persone che si alternavano nelle attività con tale metodicità da
dimostrare la esistenza di una precisa programmazione del lavoro. A ciò si

Data Udienza: 11/07/2014

aggiungevano le intercettazioni

ambientali che, a riprova del carattere

organizzato della associazione, evidenziavano la esistenza di una precisa
contabilità.
La valutazione della corrispondenza tra le accuse dei collaboratori di
giustizia e la quantità delle operazioni di vendita di droga rilevato con la
videosorveglianza consentiva di ritenere confermata anche la entità del traffico,
indicata in un fatturato di € 5/7 milioni per anno.
Il Tribunale dava anche atto che vi erano seri indizi in ordine al carattere di
2011 in un medesimo locale utilizzato, come dimostrato dalle riprese video, dagli
associati come luogo di custodia dello stupefacente nonché da un sequestro di
armi e munizioni del 23 maggio 2011, evento che aveva giustificato l’arresto
dell’affiliato Monteforte Gaetano.
A carico del ricorrente vi erano sostanzialmente gli esiti delle osservazioni
che dimostravano il suo ruolo costante di “vedetta”, svolto sia stazionando in
punti fissi che perlustrando la zona. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale
osservava che Maugeri Alfio Mirko aveva procedimenti a carico per violazioni
della normativa sugli stupefacenti ed una condanna in giudicato per il medesimo
tipo di reato. Rilevava, inoltre, come le stesse modalità della condotta fossero
indicative del rischio di recidiva.
Maugeri Alfio Mirko ha proposto ricorso avverso tale ordinanza con atto a
firma del proprio difensore. Con il primo ed il secondo motivo deduce la
violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. essendo state utilizzate circostanze quali
il “mero avvistamento dell’indagato all’interno una sala giochi; la semplice
presenza per alcuni giorni del Maugeri lungo le vie interessate” dallo spaccio che

non possono essere ritenute gravi indizi. Con terzo motivo deduce il vizio di
motivazione essendovi motivazione solo apparente a fronte delle doglianze
difensive in tema di esigenze cautelari, proporzionalità ed adeguatezza della
misura in atto.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo ed il secondo motivo svolgono argomenti generici rispetto al
contenuto del provvedimento impugnato e, comunque, manifestamente infondati
laddove sembrano escludere la utilizzabilità dell’osservazione diretta della attività
di vendita della droga quale elemento indiziario ovvero intendono genericamente
contestarne la concreta idoneità a dimostrare l’ipotesi di accusa.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto il provvedimento
impugnato svolge argomentazioni specifiche per dimostrare la sussistenza di
esigenze cautelari ed un rilevante rischio di recidiva, come del resto risulta dalla
stessa sintesi fatta sopra.

organizzazione armata, dimostrata da un sequestro di munizioni in data 7 giugno

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 -af(cod.
proc. pen.
Roma così deciso l’ 11 luglio 2014
il Presidente

Il Consigliere e tensore

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