Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34212 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34212 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LAUDANI DAVIDE n. 21/9/1986
avverso l’ordinanza 216/2014 del 7/2/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Vl.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO IACOVIELLO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. MARIA CATERINA CALTABIANO. che ha chiesto
raccoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6 febbraio 2014, oggetto dell’odierna impugnazione, il
Tribunale del Riesame di Catania confermava la misura della custodia in carcere
applicata dal gip del medesimo Tribunale il 9 gennaio 2014 nei confronti di
Laudani Davide per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
nonché per una serie di cessione di ingenti quantitativi di marijuana.
La prova dell’esistenza di tale associazione – della quale il ricorrente era
ritenuto un organizzatore – e della sua operatività risultava innanzitutto da una
serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, poi, dalle videoriprese
disposte nella area della città di Catania individuata, sulla scorta delle citate
dichiarazioni, quale luogo utilizzato dal gruppo criminale per la vendita di
singole dosi a consumatori.

Data Udienza: 11/07/2014

Da tali video riprese risultava che la attività era svolta in modo continuativo,
che le singole cessioni di marijuana agli acquirenti erano numerosissime e
compiute da persone che si alternavano nelle attività con tale metodicità da
dimostrare la esistenza di una precisa programmazione del lavoro. A ciò si
aggiungevano le intercettazioni ambientali che, a riprova del carattere
organizzato della associazione, evidenziavano come i gestori del traffico
tenessero una precisa contabilità.
La valutazione della corrispondenza tra le accuse dei collaboratori di
videosorveglianza consentiva di ritenere confermata anche la entità del traffico,
indicata in un fatturato di € 5/7 milioni per anno.
Il Tribunale dava anche atto che vi erano seri indizi in ordine al carattere di
organizzazione armata, dimostrata da un sequestro di munizioni in data 7 giugno
2011 in un medesimo locale utilizzato, come dimostrato dalle riprese video, dagli
associati come luogo di custodia dello stupefacenti nonché da un sequestro di
armi e munizioni del 23 maggio 2011, evento che aveva giustificato l’arresto
dell’affiliato Monteforte Gaetano.
Gli elementi specifici a carico del ricorrente risultavano dalla sua costante
presenza sul posto e dalla condotta che, rilevata con precisione nel corso delle
attività di videosorveglianza, ne dimostrava un ruolo di organizzatore rispetto ai
numerosi soggetti addetti alla vendita.
Il Tribunale, poi, confermava la sussistenza di esigenze cautelari con una
specifica motivazione in positivo del rischio di reiterazione di analoghe condotte
trattandosi peraltro di soggetto che aveva già riportato condanna alla pena di
anni 9 e mesi 4 per lo stesso reato.
Laudani propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo:
– con primo motivo la omissione di ogni motivazione sulla richiesta di
esclusione della aggravante delle armi di cui all’articolo 74 d.p.r. 309.90 comma
4°.
– Con secondo motivo il difetto di motivazione sulla qualifica di
organizzatore non essendo sufficiente ritenerlo tale per non aver avuto rapporti
diretti con i consumatori acquirenti della droga.
– Con terzo motivo la omessa motivazione sulla esistenza di esigenze
cautelari e sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione sul tema
della aggravante della disponibilità di armi sul quale, invece, come sopra
riportato, vi è motivazione specifica e completa.

giustizia e la quantità delle operazioni di vendita di droga rilevato con la

Il secondo motivo contesta genericamente l’argomentato giudizio del
Tribunale sul ruolo svolto dal ricorrente, ricostruito sulla scorta della attività che
era stato visto svolgere continuativamente nel luogo di spaccio. Al riguardo, la
parte sviluppa argomentazioni palesemente generiche e riduttive rispetto agli
argomenti spesi dal provvedimento impugnato.
È manifestamente infondato anche il terzo motivo in quanto l’ordinanza
indica chiaramente gli elementi significativi per determinare la data consistenza
delle esigenze cautelari, in particolare il rilevante precedente specifico. Il ricorso,
provvedimento impugnato.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 – Yricod.
proc. pen.
Roma così

ciso 1’11 luglio 2014

Il Co iglie e estensore

il Presidente

Pier gi Di Stefano

Adolfp Di Virginio
;

invece, si limita alla generica doglianza che non tiene conto degli argomenti del

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