Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34210 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34210 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 11/07/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERZINI EROS n. 18/2/1984
avverso la sentenza 1913/2013 del 3/10/2013 del GIUDICE PER L’UDIENZA
PRELIMINARE DI REGGIO EMILIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. VITO
D’AMBROSIO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di fiducia di Verzini Eros ha proposto ricorso avverso la sentenza
del 3/10/2013 del Gup del Tribunale di Reggio Emilia che accoglieva la sua
richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di
violenza a p.u. e lesioni commesso il 23/8/2011, deducendo con unico motivo la
violazione di legge in riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. ed alla disciplina
che impone la verifica della capacità processuale e della capacità di intendere di
volere dell’imputato. Difatti emergevano chiaramente le condizioni che
imponevano la verifica preliminare della capacità processuale e di intendere e di
volere in quanto il ricorrente aveva commesso il fatto durante la detenzione per
altra causa presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, condizione
che imponeva la verifica di ufficio delle citate condizioni o, comunque, imponeva
una adeguata motivazione sulle ragioni per cui risultava la piena capacità. Rileva

.,._

il difensore che il giudicante avrebbe dovuto pronunciare sentenza di
proscioglimento.
Il procuratore generale presso questa Corte con la propria requisitoria scritta
ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata risultando in atti le
condizioni che imponevano la verifica preliminare della capacità processuale
nonché di intendere e di volere.
Il ricorso è infondato.
La questione posta aveva indubbiamente due profili di rilievo nel contesto

proc. pen.
Innanzitutto, l’emergere di condizioni indicative della assenza di capacità
processuale della parte ricorrente avrebbe dovuto imporre il controllo da parte
del giudice soprattutto in quanto la capacità di intendere e di volere nel senso di
capacità processuale incideva sulla libera determinazione nella richiesta di
applicazione pena.
La valutazione della capacità di intendere di volere sotto il profilo sostanziale
incideva, invece, sulla sussistenza di causa di non imputabilità e quindi sul
conseguente obbligo di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, invero, diversamente dai casi considerati dalle sentenze
citate dal procuratore generale, non vi era immediata evidenza di una possibile
incapacità processuale della parte.
Difatti, la ragione che fondava sia il dubbio sulla capacità di intendere e di
volere al momento del fatto che il dubbio sulla capacità processuale era la
circostanza che il ricorrente avesse commesso il reato contestato mentre era
ricoverato presso l’ospedale psichiatrico giudiziario. Tale unico dato – peraltro
non del tutto significativo in quanto il ricovero presso l’ospedale psichiatrico
giudiziario oltre che per i soggetti per i quali sussiste la specifica condizione di
incapacità di intendere e di volere, viene disposto anche per la osservazione
psichiatrica di detenuti “ordinari” – era certamente da valutare al fine di
considerare la capacità processuale nella immediatezza, pur in assenza di notizie
specifiche sulle possibili condizioni di salute mentale.
Invece, la richiesta di applicazione della pena è di oltre due anni successiva
al fatto e la parte, inoltre, era regolarmente assistita dal difensore.
Quindi, in assenza di qualsiasi elemento specifico e di qualsiasi deduzione di
parte, la generica notizia del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oltre
due anni prima non era ragione per ritenere la immediata assenza di capacità
processuale e, quindi, l’impossibilità di richiedere validamente la applicazione
della pena. Va, del resto, considerato che, a parte quelli che sarebbero stati i
possibili ambiti di valutazione di questa Corte, neanche con il ricorso per

della decisione nella forma della applicazione pena ai sensi dell’ articolo 444 cod.

cassazione sono state indicate le peculiari condizioni che avrebbero dovuto fare
ritenere la attuale incapacità processuale.
Per quanto riguarda il costituire le date circostanze di fatto già citate una
ragione per una decisione, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., di
proscioglimento per vizio totale di mente, va osservato che, a fronte della
richiesta congiunta di applicazione della pena, la decisione ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen. poteva essere adottata laddove sussistessero le condizioni per la
immediata decisione senza ulteriore attività istruttoria quali la acquisizione di

conseguente valutazione del la capacità della parte.
Tali condizioni però non risultavano affatto né le aveva prospettate la difesa.
Pertanto, ritenuta la validità dell’accordo delle parti, non ricorrevano in ogni caso
le condizioni per l’immediato proscioglimento non essendovi alcuna evidenza
della incapacità di intendere di volere al momento del fatto.
È stata quindi corretta la decisione del giudice di ratificare l’accordo delle
parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Roma così ciso il 12 luglio 2014
e estensore
Stefano

notizie sulle ragioni del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e la eventuale

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