Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34209 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34209 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ASLLANI LEONARD n. 9/2/1986
avverso la sentenza 61/2013 dell’11/4/2014 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EUGENIO SELVAGGI che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell’11/4/2014 la Corte di Appello di Bari dichiarava
sussistenti le condizioni per la estradizione di Asllani Leonard, richiesta dalla
Repubblica di Macedonia a seguito della adozione da parte della AG di Skopje di
un provvedimento di cattura in data 8 ottobre 2013 per i reati di associazione
per delinquere, contrabbando di bestiame e corruzione, fatti commessi in
Macedonia tra il gennaio 2000 ed il luglio 2013. La Corte di Appello, valutate le
argomentazioni della difesa, osservava che:
– nel caso di specie è applicabile la Convenzione Europea di Estradizione cui
la Macedonia ha aderito, per cui non vi è necessità di valutare la sussistenza di
gravi indizi di responsabilità essendo invece sufficiente il controllo formale sul
titolo.
– La asserita risalenza nel tempo dei fatti per i quali si procede, anni tre,
non è rilevante ai fini della decisione potendosi tenere conto del tempo decorso
al solo fine di valutare l’eventuale prescrizione del reato.

Data Udienza: 09/07/2014

- Le cattive condizioni delle carceri della Macedonia, quali considerate dal
Consiglio di Europa, non riguardano tutti i penitenziari, nè è dimostrata la
attualità di tale situazione a fronte dell’impegno del governo locale al
miglioramento delle condizioni; rileva lo scarso rilievo delle generiche
contestazioni sul trattamento carcerazione, critiche corrispondenti peraltro a
quelle mosse ai penitenziari italiani da sentenze della Corte Edu.
– La deduzione della difesa in ordine al presofferto in Italia, superiore al
termine della custodia da eseguire in Macedonia, è infondata in quanto la misura
soggetto estradato, per cui il termine di 30 giorni della misura decorrerà dal
momento della consegna. Né sono applicabili i termini massimi di custodia
cautelare di fase del processo italiano.
– Nessun dubbio residua sulla corretta individuazione dell’ estradando che,
peraltro, ha confermato la propria identità.
Contro tale sentenza propone ricorso Asllani Leonard con atto a firma del
proprio difensore.
Con il primo motivo rileva la violazione di legge in ordine agli articoli 273 e
705 1° comma cod. proc. pen. ; rileva che non esiste convenzione di
estradizione tra l’Italia e la Macedonia in quanto quest’ultima si è limitata a
sottoscrivere la Convenzione Europea di Estradizione. Pertanto è applicabile
l’articolo 705 cpp rilevando, quindi, la carenza di motivazione sulla gravità degli
indizi e svolgendo anzi valutazioni per rilevare come la Corte non abbia
effettuato una adeguata lettura degli atti provenienti dalla AG macedone.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 705
e 698 comma 2° cod. proc. pen. in quanto risulta il rischio di sottoposizione a
trattamenti disumani e degradanti in violazione dei diritti fondamentali sulla
scorta di quanto risulta:
– da un articolo giornalistico basato su una “espressa presa di posizione da
parte del Consiglio di Europa” del febbraio 2013.
– Da un articolo giornalistico in ordine a valutazioni del Comitato di Helsinki
per i Diritti Umani.
– Da un articolo che fa riferimento ad una relazione del comitato per la
prevenzione della tortura.
Con terzo motivo rileva sia il superamento del termine di custodia fissato
dalla AG macedone per la misura da applicare che il superamento dei termini di
custodia fissati dall’art. 303 cod. proc. pen. .
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ripropone questioni già risolte dalla Corte di merito senza,
peraltro, confrontarsi adeguatamente con le ragioni di tale decisione. Ciò

cautelare è stata applicata per poter instaurare un valido processo a carico del

comporterebbe la inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei
motivi ma, in presenza di materia per la quale la Corte di Cassazione è giudice
anche di merito, il grado di specificità dei motivi va valutato come nella ipotesi di
giudizio di appello, ovvero considerando la loro attitudine ad introdurre
argomenti che consentano la rivalutazione in merito della res iudicanda.
Ma, pur non potendosi ritenere i motivi privi di specificità, gli stessi sono
manifestamente infondati ed hanno già avuto risposta più che adeguata da parte
della Corte di Appello.

opera la Convenzione Europea di estradizione, non essendovi alcuna necessità
che la stessa venga riprodotta in una convenzione diretta tra i due Stati.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la parte
introduce presunte notizie indicative di trattamenti disumani o degradanti
facendo riferimento non alle fonti primarie (quali la data deliberazione del
Consiglio di Europa di riferimento, il testo del deliberato dei vari comitati citati)
ma ad articoli giornalistici che nè consentono alcuna valutazione di consistenza
ed affidabilità delle notizie in questione nè riproducono circostanze di comune
cognizione che possono quindi ritenersi fatti notori.
Quanto al terzo motivo, premessa la inapplicabilità delle norme italiane in
materia di termini di custodia al processo macedone, già la Corte di Appello ha
considerato come il termine di 30 giorni previsto dal provvedimento di cattura
della AG Macedone sia finalizzato alla instaurazione del processo in presenza
della parte e, quindi, non possa che decorrere dal momento della consegna; è
quindi manifestamente infondata la questione della decorrenza termini come
prospettata dalla difesa.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
cod. proc. •en.
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iso il 9 luglio 2014

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Il primo motivo non tiene conto che tra Italia e Repubblica di Macedonia

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