Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34208 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34208 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 09/07/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MITRI MAURO n. 9/7/1980
avverso la sentenza 1016/2013 del 14/6/1013 del TRIBUNALE DI LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
MASSIMO GALLI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Demitri Mauro propone ricorso avverso la sentenza del 14 giugno 2013 del
Tribunale di Lecce che gli applicava la pena su richiesta per i reati di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni commessi il 13 giugno 2013
deduce nell’ordine:
la nullità per assenza di motivazione in mancanza di una dettagliata analisi
delle ragioni che dovrebbero far ritenere impossibile il proscioglimento;
l’errore di applicazione della recidiva infraquinquennale in quanto negli ultimi
cinque anni le condanne riguardano solo contravvenzioni;
erroneamente la recidiva è stata applicata non sulla pena per il reato base
ma sulla pena già determinata in aumento per la continuazione.
Il procuratore generale presso questa sede con propria requisitoria scritta ha
chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato laddove ritiene che il giudice
del “patteggiamento” abbia un obbligo di motivazione che, pur in assenza di

oi,

deduzioni della parte, giunge sino alla piena indicazione in negativo delle ragioni
che escludono il proscioglimento.
Il secondo motivo, con il quale si contesta la applicazione della recidiva
infraquinquennale, è in concreto irrilevante in quanto l’aumento di pena calcolato
dal ricorrente e posto a base della sua richiesta di applicazione pena corrisponde
comunque alla ricorrenza della recidiva reiterata specifica per la quale non vi
sono contestazioni di sorta.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo perché, pur a fronte di un

errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della
sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena
illegale. (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013 – dep. 07/11/2013, Marchisella, Rv.
257151)”. Nel caso di specie è fuori discussione che la pena applicata è quella
richiesta dalle parti sulla base del loro computo e, peraltro, la modalità di calcolo
della recidiva ha prodotto una minima variazione che esclude che l’errore delle
parti nel presentare richiesta possa aver inciso sulla loro effettiva volontà.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma

deciso il 9 luglio 2014

Il Co

re estensore

Pierlii li Stefano

Il PMside
Nicola Mil

errore di calcolo, va considerato come “In tema di patteggiamento, gli eventuali

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