Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34207 del 09/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34207 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LIDDO LUIGI n. 19/6/1992
avverso la sentenza 4001/2012 del 19/3/2013 del GIUDICE DELL’UDIENZA
PRELIMINARE DI TRANI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE
SPINACI che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diliddo Luigi propone ricorso l con atto a firma del proprio difensore i avverso
la sentenza di applicazione pena emessa dal gup del Tribunale di Trani per il
reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 per la detenzione a fine di spaccio di 125
gdi hashish; deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio di
motivazione per non essere stata ritenuta la sua condotta integrare il reato di
favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), non punibile in quanto
commesso in favore del padre. Con motivo aggiunto ha dedotto la illegalità della
pena a seguito della sentenza Corte Costituzionale 32/2014 che ha ripristinato la
normativa ante 2006.
Il procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto la pena
di base è stata determinata in misura superiore all’attuale massimo edittale.
Il ricorso è fondato
Data Udienza: 09/07/2014
Il motivo originario di ricorso è inammissibile in quanto, in assenza di
qualsiasi elemento di immediata evidenza in atti, elementi che la parte neanche
tenta di indicare, correttamente la sentenza impugnata dava atto della non
sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen.,.
È invece fondato il motivo aggiunto in quanto, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale numero 32/2014, è applicabile la disciplina di cui all’art. 73
d.p.r. 309/90 nella versione antecedente la modifica di cui alla legge 49/2006
più bassa in relazione alle droghe “leggere” tra cui, in particolare, i derivati della
canapa indiana. (V. 004ek-t,
5, e• 44 . 10 2°1 14 4″tlf4111″ .r4 •ì14
–
tt
• 73
1 2°111) –
La pena applicata, quindi, è illegale e rende non accoglibile l’accordo delle
parti che, fondato sulla data pena, resta complessivamente travolto per cui va
disposto l’annullamento senza rinvio.
Gli atti vanno trasmessi al giudice procedente per la prosecuzione del
giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.
Roma il
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L’est
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che, ferma restante la punibilità della condotta, prevede una pena notevolmente