Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34206 del 08/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34206 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAUSHI Dritan, n. in Albania 25.9.1978
2) HIDA lani, n. in Albania 22.10.1966
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, Sezione del Riesame e delle Misure di Prevenzione n. 266/14 del 21/03/2014
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. M. G. Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, Sezione del Riesame e delle Misure di
Prevenzione ha confermato quella emessa dal GIP del Tribunale di Verona in data 03/03/2014
che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere a carico di Caushi Dritan e
Hida Jani, provvisoriamente accusati della violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 legge stupefacenti in relazione alla codetenzione di kg. 20 circa di marijuana, prossimi ad essere ceduti
a due agenti sotto copertura della Guardia di Finanza.
2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, deducendo vari profili di censura,
Data Udienza: 08/07/2014
ma con successivi e distinti atti depositati in Cancelleria il giorno 01/07/2014, entrambi hanno
dichiarato di rinunziare all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. LI’ ricorse deveréssere dichiarate, inammissibile. per sopravvenuta rinunzia ai sensi dell’art.3
591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen..
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
determinare nella misura di C 300,00 (trecento) ciascuno.
P. Q. M.
dichiara inammissibile’ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 300,00 in favore della cassa delle ammende. Ma-nda–a-1-1a-GaffeeHeria
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Roma, 08/07/2’14
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spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo