Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34205 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34205 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO GIUSEPPE N. IL 01/09/1976
avverso la sentenza n. 67/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MONCALIERI, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 22/05/2013

e

Fatto e diritto

– Rilevato che il Tribunale di Torino dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.1 e 13 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello, qualificato
come ricorso per cassazione, chiedendo l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, la
concessione delle attenuanti generiche;

speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;
– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile perché il motivo proposto non
contiene alcuna censura specifica alla decisione nei termini previsti dall’art. 606 c.p.p.;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2013

Il C

glier estensore

– che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo

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