Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34205 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34205 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da:

1) LOMBARDO Francesca, n. Vibo Valentia 31.12.1970
2) TINO Giuseppe, n. Roma 17.9.1960
avverso la sentenza n. 42044/2013 della Corte di Cassazione, Sezione II Penale del giorno
30/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la 2° Sezione Penale di questa Corte di Cassazione rigettava
il ricorso presentato da Tino Giuseppe e Lombardo Francesca avverso il decreto della Corte
d’Appello di Milano, Sezione V Penale Autonoma di Prevenzione del 24/04/2012, il quale aveva
confermato la confisca in loro danno di una villetta sita in Vigevano (Pv) e di un box auto di
pertinenza, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso straordinario i ricorrenti ai sensi dell’art.

bx

625 bis cod. proc. pen. deducendo errore di fatto sotto forma di mancata notifica dell’avviso di

1

Data Udienza: 08/07/2014

fissazione dell’udienza del 30/01/2014 al difensore di Lombardo Francesca, impedendo a costei
di allegare a sostegno delle proprie tesi elementi distinti rispetto a quelli dedotti dall’altro ricorrente; la Corte aveva, infatti, proceduto alla riunione dei ricorsi proposti distintamente senza
darne comunicazione al difensore e senza avvertirlo della trattazione comune.

Si deduce, inoltre, che il rigetto del ricorso ha comportato l’esecutività del decreto della Corte
territoriale, a dispetto della già intervenuta restituzione degli immobili alla Lombardo nell’ambito del procedimento di merito per riconosciuta estraneità della stessa agli addebiti (di cui uno
di natura associativa) contestati al marito Tino Giuseppe, chiedendosi pertanto la sospensione

625 bis comma 2 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve dichiararsi de plano l’inammissibilità del ricorso, senza attivare la procedura camerale
partecipata.

E’ certamente deducibile, infatti, attraverso il ricorso straordinario per cassazione l’errore di
fatto consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al difensore dell’imputato
dell’avviso per l’udienza camerale (Cass. Sez. 3, sent. n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv.
245916 in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di legittimità ed ha disposto la
fissazione di nuova udienza), così come è deducibile con lo stesso mezzo, quale errore di fatto,
la svista nella lettura degli atti consistenti nell’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti
alla Corte di Cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato (Sez. 1,
sent. n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569).

Osta, tuttavia, all’accoglimento dell’impugnazione, la circostanza che la procedura di correzione
dell’errore di fatto prevista dall’art. 625 bis cod. proc. pen. non è applicabile alla sentenza
pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione (Cass. sez. 1 sent. n.
26660 del 12/06/2002, sez. 6 sent. n. 18982 del 28/03/2006).

L’impugnazione straordinaria avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione costituisce, infatti, strumento di carattere eccezionale messo a disposizione soltanto a favore del condannato e come tale è insuscettibile di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall’art. 14
disp. gen., rappresentando esso già una deroga alla regola dell’intangibilità dei provvedimenti
del giudice di legittimità.

Con riferimento ad altro mezzo d’impugnazione straordinario, quale la revisione delle sentenze
di condanna,questa Corte ha inoltre escluso il ricorso a tale mezzo per i provvedimenti applica-

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dell’esecuzione della sentenza per ricorrenza di un caso di eccezionale gravità ai sensi dell’art.

tivi di misure di prevenzione, osservando che l’interesse al riconoscimento dell’insussistenza
originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento ben può trovare tutela nell’istituto della
revoca previsto dall’art. 7, comma 2 legge n. 1423 del 1956, (Cass. Sez. U. sent. n. 18 del
10/12/1997).

Il sistema offre, dunque, una soluzione alternativa, rappresentata dall’istituto della revoca,
all’applicazione della disciplina della correzione dell’errore di fatto di cui all’art. 625 bis cod.
proc. pen., atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione è un giudicato rebus sic
stantibus sia quando può dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento sia nel caso in cui

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al paga-

mento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di C 500,00 (cinquecento) ciascuno.

P. Q. M.

dichiara inammissibiloi il ricorsg:e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
i

ciascuno della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 08/07/2914
Il consiglier estensore
ardo Vi oni
dott.

Il 7reside
dott. Nicol Milo

può provocarne la revoca ex tunc (Sez. 6, ord. n. 2430 dell’08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772).

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