Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34202 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34202 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAZARI PAOLO MARCO N. IL 10/06/1965
avverso la sentenza n. 3566/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 22/05/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile di cui all’art. 186 lett. C) cod. strad.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,

6, delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del’accertamento senza
l’assistenza del difensore;
-Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché correttamente il giudice di
primo grado ha fatto uso delle medesime dichiarazioni nei termini consentiti dagli
artt. 530 n. 7 e 503 comma 3 c.p.p.;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
– La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22/5/2013
Il Con

ere Est.

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deducendo violazione di legge per l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 350 commi 5 e

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