Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3420 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3420 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLLICONE ITALO N. IL 29/08/1974
avverso la sentenza n. 7285/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7 dicembre 2012, in parziale riforma
della condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 3 maggio 2012, nei confronti di
Mollicone Italo, ritenuto colpevole dei delitti di rapina aggravata e porto di coltello, riduceva la
la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, formulando i seguenti motivi:
1) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e all’aumento per la

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha
rideterminato la pena in accoglimento dell’appello dell’imputato proprio per adeguarla “alla
concreta gravità dei comportamenti degli appellanti e alla concreta offensività delle loro
condotte”, pur non ritenendo l’imputato meritevole delle attenuanti generiche in
considerazione della sua personalità desumibile dai precedenti penali: si tratta di valutazioni
corrette dal punto di vista logico e giuridico, che, quindi, non possono essere censurate in
questa sede di legittimità con inammissibile rivalutazione del giudizio espresso dai giudici di
merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

recidiva; 2) vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche.

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