Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3420 del 07/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3420 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LACATUS ROMULUS STELIAN N. IL 08/06/1970
avverso la sentenza n. 2807/2014 TRIBUNALE di BARI, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 07/01/2016
32836/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a LACATUS ROMULUS
STELIAN, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt.
612 co. 2 c.p., 337 c.p. e 582,585 c.p.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando la
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. sulla base delle emergenze in atti
analiticamente considerate.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7.1.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente r
Giacomo Paoloni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio della motivazione in relazione alle ragioni della omessa pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p.