Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 342 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 342 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Grosseto nei confronti di Quilligan Simon, nato il 4.2.1976, Quilligan Robbie,
nato il 17.11.1977, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze
del 10.3.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio
Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Udito il
difensore, avv. Luigi Vulcano, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 5 aprile 2013 di
annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere emessa in data 25 marzo 2013 dal Gip del Tribunale di
Grosseto nei confronti di Quilligan Simon e Quilligan Robbie in merito ai reati
di associazione per delinquere e truffa.
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione per avere il
Data Udienza: 19/12/2013
tribunale del riesame escluso che il quadro indiziario emerso allo stato
consenta di ravvisare l’ipotesi del reato di associazione per delinquere. Si
critica che il tribunale abbia fondato il proprio ragionamento sulla esistenza di
un solo mezzo di trasporto a disposizione degli indagati (un camion), di un
solo conto corrente su cui versare il denaro provento di reato; sul breve lasso
di tempo in cui erano state commesse le truffe; sulla nazionalità straniera di
tutti gli indagati; ciò per concludere circa la configurabilità di un mero
degli indagati anche un ruolo compressore; che i conti correnti aperti erano
non uno ma due; che i ricorrenti operavano secondo ruoli distinti; che gli
stessi erano in Italia da almeno 15 giorni.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il
controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui
presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del
25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Dalla sintesi sopra svolta circa le ragioni del ricorso emerge chiaramente come
non siano state individuate illogicità evidenti ma esposte unicamente critiche
nel merito dell’apprezzamento circa la sussistenza o meno di gravi indizi di
colpevolezza relativamente alla supposta fattispecie associativa.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato il 19.12.2013
concorso nel reato. Si osserva infatti che oltre al camion era a disposizione