Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34196 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34196 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI GIOVANNI N. IL 06/03/1956
avverso la sentenza n. 1373/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 22/05/2013

.

osserva

ì
1. L’imputato SILVESTRI GIOVANNI ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo carenza di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena
pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata anche con
riferimento ala denegata attenuante invocata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 22 maggio 2013.

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.

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