Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34194 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34194 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) GRIGOLI Santa, n. Pietraperzia (CI) 18.6.1939
2) GRIGOLI Giovanni, n. Pietraperzia (CI) 3.4.1929
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 440/12 del 24/09/2013

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. M. G. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Davide Carlo Schillaci, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Caltanissetta, a conferma di quella
emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica in data 12/12/2011, ribadiva la
condanna di Grigoli Santa e Grigoli Giovanni per il reato di concorso nella mancata esecuzione
dolosa di un provvedimento giudiziale concernente la reintegra nel possesso di una servitù di
passaggio (artt. 110, 388 comma 2 cod. pen.) alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi

Data Udienza: 08/07/2014

di reclusione ciascuno, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

Rievocando sinteticamente i presupposti di fatto all’origine dell’imputazione, la Corte territoriale respingeva le doglianze articolate nei motivi d’appello, rilevando che con la loro condotta gli
imputati avevano sostanzialmente vanificato ogni possibilità di esecuzione dell’ordinanza di
reintegra nel possesso emessa dal giudice civile e che in quanto proprietari non potevano
protestare la propria estraneità ai fatti, allegando la concreta gestione del fondo da parte del
figlio.

sura: a) travisamento della prova circa la corretta valutazione dello stato dei luoghi, essendo
stata data esclusiva rilevanza alla verifica operatane dall’ufficiale giudiziario in sede di esecuzione dell’ordinanza di reintegra del giudice civile; b) violazione di legge in ordine alla omessa
valutazione di una prova decisiva ed in particolare della perizia integrativa dell’Ing. Fonti
acquisita in fase di appello; c) violazione di legge in ordine per erronea applicazione dell’art.
388, comma 2 cod. pen. sotto il profilo della ritenuta integrazione del reato sotto specie di elusione del provvedimento giudiziale; d) violazione di legge in ordine all’applicazione delle regole
sul concorso di persone nel reato, la cui sussistenza è stata affermata in base al mero dato della comproprietà del fondo oggetto di controversia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano infondati e come tale debbono essere respinti.

3.1 II primo motivo di doglianza riguarda un preteso travisamento della prova inerente lo stato

dei luoghi, che i ricorrenti deducono con riferimento alla esclusiva rilevanza data dalla Corte
territoriale alla verifica operatane dall’ufficiale giudiziario in sede di esecuzione dell’ordinanza di
reintegra del giudice civile.

La censura si rivela infondata.

Il travisamento del fatto, quale vizio deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.
proc. pen., ricorre quando in sentenza viene dato per certo un fatto manifestamente escluso
dalle risultanze probatorie o quando si nega la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti
al processo. Non è ravvisabile, pertanto, alcun travisamento di fatto nella valutazione delle
prove operata dal giudice di merito, che si traduca in una motivata ricostruzione delle vicende
processualmente rilevanti; non si ha, cioè, travisamento quando il giudice di merito – interpretando le risultanze processuali – accetti come corrispondente a verità l’una invece che l’altra
della descrizione del fatto prospettate, senza incorrere in vizi logici nell’esporre le ragioni della

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2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo plurimi motivi di cen-

scelta (negli esatti termini v. Cass. Sez. 6, sent. n. 6869 del 03/05/1993, Citrano Liga, Rv.
194598).

Il vizio di travisamento della prova, parimenti deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606
lett. e) cod. proc. pen. per effetto della modifica introdotta dall’art. 8, comma 1 lett. b) della
legge n. 46 del 2006, è inoltre configurabile non solo quando si introduca nella motivazione
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ma anche quando si ometta del tutto di
considerare una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex plurimis v. Sez. 2, sent. n. 47035 del

Non è dato, invece, ravvisare tale vizio, quando la verifica della prova sia comunque intervenuta ed il giudice ne abbia dato una valutazione adeguata e non illogica, ancorché difforme da
quella propugnata dalle parti.

Il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli
elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che
ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni
dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta,
se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito,
sempre che questa verifica non si risolva in una diversa valutazione della prova

(ex plurimis v.

Sez. 4, sent. n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi ed altri, Rv. 229690).

Nella specie, ritiene il collegio che la Corte territoriale non sia incorsa nel predetto vizio, inteso
nelle sue distinte accezioni.

Nell’interpretare un dato probatorio pacificamente esistente, quale il verbale del giorno 31 gennaio 2007 redatto dall’Ufficiale Giudiziario in sede di esecuzione forzata del provvedimento reso
dal giudice civile, la Corte ha ritenuto che l’organo dell’esecuzione avesse comunque accertato
l’intervenuta modifica dello stato dei luoghi nonché l’impossibilità di dare corso all’attuazione
del provvedimento emesso, rilevando altresì che lo stesso organo aveva rimesso le parti dinanzi al giudice per la determinazione delle modalità dell’esecuzione.

Avendo i ricorrenti allegato al ricorso copia del suddetto verbale, è agevole rendersi conto che
dopo aver raccolto le allegazioni di parte, l’organo dell’esecuzione aveva dato atto che il
passaggio dei mezzi agricoli e meccanici era impedito in un tratto, in particolare ove esistente
la spaccatura del terreno o torrentello ‘data la presenza della rete di recinzione apposta di
recente’, pur presentandosi lo stradello non più arato ma battuto e non delimitato al termine
del suo percorso da rete metallica o muretto in precedenza apposti.

L’elemento probatorio valutato dai giudici d’appello deponeva, dunque, nel senso che a fronte
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03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

di un ossequio formale all’ordine di restituzione impartito dal giudice, era intervenuto un

quid

pluris (l’apposizione di una rete di recinzione) che comunque ne impediva la piena esecuzione
e ciò basta per ascrivere la doglianza, invero articolata dai ricorrenti anche sotto ulteriori angolazioni (la pretesa omessa valutazione di una prova decisiva ed in particolare della perizia integrativa dell’Ing. Fonti acquisita in fase di appello; la violazione di legge derivante da una
pretesa erronea applicazione dell’art. 388, comma 2 cod. pen. sotto il profilo della ritenuta
integrazione del reato in termini di elusione del provvedimento giudiziale) al novero di quelle
infondate, poiché postulante un travisamento del fatto in realtà insussistente.

che quand’anche fosse risultato comprovato l’affidamento della gestione del fondo al figlio Giovanni, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, la responsabilità degli imputati non sarebbe venuta meno, conservando come proprietari la piena disponibilità del fondo stesso e la possibilità di adottare tutte le decisioni relative alla sua sistemazione morfologica.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces-

suali.

P. Q. M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, 08/07/20
Il consigliere
o
dott. Or

re
i

te
Milo

3.3 Quanto all’ultimo motivo di doglianza, i giudici d’appello hanno congruamente argomentato

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