Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34193 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34193 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CADELANO MARCO N. IL 14/10/1957
avverso la sentenza n. 569/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 22/05/2013

Osserva

Con il primo motivo denuncia violazione di legge in quanto il convincimento di
colpevolezza del Giudice di appello è basato sulla relazione peritale disposta dal
P.M. che in ragione di tanto non può essere fonte di prova, ma ha il solo scopo di
fornire al giudice la valutazione dei fatti probatoriamente acquisiti. Si censura,
inoltre, la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Delogu e Vadilonga,
ritenute erroneamente in sentenza generiche e prive di credibilità.
Con il secondo motivo si censura la determinazione della pena con riferimento
alla disposizione di cui all’art. 133 cod. pen..
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio
di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto,
nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e
adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti
criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime
di esperienza.
In particolare, la Corte di Cassazione non può sindacare la valutazione del giudice
di merito sulla attendibilità dei testi escussi ove sul punto sussista, come nel caso
sussiste, un’adeguata e rigorosa motivazione, circa la non credibilità dei testimoni
Delogu e Vadilonga.
D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la
verità dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice.
4. Quanto alla censura svolta con il secondo motivo si rammenta che la
determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra, invece, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli
elementi indicati nell’art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004,
Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in
una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4^, 4
dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento
dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente
esercitato, con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, così
dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 133 c.p..
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

CADELANO MARCO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’Appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti il 22 giugno 2006 dal Tribunale dello stesso
capoluogo in ordine al delitto di cui all’art. 589, co. Primo e secondo, cod. pen.,
dichiarato estinto il delitto di cui all’art. 590 cod. pen. per prescrizione ha ridotto
la pena inflitta in primo grado.

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 22 maggio 2013.

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