Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34192 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34192 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) REFANO Lucio, n. Vittoria (Rg) 26.2.1949
2) REFANO Giovanni, n. Vittoria (Rg) 2.10.1987
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 3987/2010 del 21/11/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. M. G. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della decisione;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Enrico Platania, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma di quella
emessa dal Tribunale di Ragusa, Sezione Distaccata di Vittoria in data 01/10/2010 dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Refano Giovanni in ordine al reato di cui all’art. 658 cod.
pen. per sopravvenuta prescrizione, eliminando la pena corrispondente di tre mesi di arresto;
confermava, invece, la condanna del medesimo e del coimputato Refano Lucio alla pena di nove mesi di reclusione in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
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Data Udienza: 08/07/2014

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi, deducendo la nullità della sentenza
d’appello per violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e lamentando in particolare l’omessa citazione, in
proprio e del difensore, per l’udienza del 21/11/2013 data di pronunzia della decisione impugnata.

Si evidenzia, infatti, che a quella del 21/10/2013, presente il difensore di fiducia e dato atto

del procedimento al giorno 17/02/2014, ma che del tutto inopinatamente il processo era stato
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celebrato il Lsuccessiva 21/11/2013 in assenza di imputati e difensore, cui non era stato dato

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alcun avviso dell’anticipazione dell’udienza già fissata con l’ordinanza di differimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.

Come si evince dal relativo verbale, il giorno 21/11/2013 veniva celebrata – in assenza di imputati e difensore e senza traccia di tempestivo e rituale avviso nei loro confronti – l’udienza
conclusiva del procedimento in grado d’appello, in espresso contrasto con quanto stabilito
nell’ordinanza di differimento del giudizio all’udienza del 17/02/2014.

Si è, pertanto, pacificamente verificata la dedotta nullità di cui all’art. 178 lett. c) cod. proc.
che, in quanto assoluta ed insanabile (art. 179 cod. proc. pen.), rende nulli tutti gli atti della
udienza del 21/11/2013 ed invalidi quelli successivi da essi dipendenti (art. 185, comma 1 cod.
proc. pen.), ivi compresa evidentemente la sentenza emessa a conclusione.

4. Da quanto sopra esposto consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte territoriale per la rinnovazione del giudizio.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per
nuovo giudizio.
Roma, 08/07/2114
so re
Ioni

del mancato rinvenimento del fascicolo processuale, la Corte territoriale aveva disposto il rinvio

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