Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34191 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34191 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIGRO GIOVANNI ANTONIO N. IL 06/03/1976
avverso la sentenza n. 1098/2007 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
27/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 22/05/2013

Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione di prospettazioni difensive
quando le stesse siano state specificamente escluse dall’accordo stesso.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna delj ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
.4

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’i- ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 22 maggio 2013.

Osserva
NIGRO GIOVANNI ANTONIO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Salerno di applicazione della pena
concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al delitto di furto aggravato.
Si denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione
del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Lo stesso ricorrente rappresenta che prima di pervenire all’accordo con il P.M. ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., era stata chiesta, quale condizione all’accordo stesso la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice
rappresentò che l’accordo non poteva essere condizionato alla concessione del
richiesto beneficio per i precedenti dell’imputato.
Preso atto di tanto le parti siglavano l’accordo circa l’applicazione della pena non
condizionato alla concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen.
Tanto premesso é fuori di dubbio che, una volta perfezionatosi l’accordo sulla
pena da applicare, le parti lVasano ridiscutere i termini dello stesso.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto a valutare l’esatta
qualificazione giuridica del fatto, se sussistano cause di proscioglimento e solo se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.

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