Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34191 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34191 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DE STEFANIIINadir, n. Contarina (Ro) 21.8.1969
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 558/13 del 12/04/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. M. G. Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 08/07/2014

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello del PM e confermava quella emessa dal Tribunale di Rovigo in data 20/11/2012, ribadendo la condanna di De Stefani Nadir alla pena di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa
per il reato di cui all’art. 73 co.1 bis d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di gr.
244,50 di marijuana, previo riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma
5 dello stesso articolo.

Respinti anche gli altri motivi d’appello formulati dall’imputato, quanto alla determinazione del
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trattamento sanzionatorio, la Corte rilevava che l’individuazione della pena base (un anno e sei
mesi di reclusione ed € 4.500,00 di multa), nel contesto di un fatto comunque ritenuto di lieve
entità, era stata correttamente determinata dalla scelta da parte del primo giudice di non ancorarla al minimo edittale, in considerazione della rilevanza non irrisoria della condotta anche
riferita al solo dato ponderale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione attesi gli erronei riferimenti al quantitativo della sostanza sequestrata contenuti nella decisione, a fronte del dato ponderale di gr. 244,50 indicato in contesta-

fermazione di responsabilità esclusivamente fondata sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto; lamenta, infine, l’eccessività della pena in dipendenza dalla denegata concessione delle
attenuanti generiche.

Con motivi aggiunti del 16/06/2014, viene dedotta anche l’illegalità della pena, pur determinata ai sensi dell’allora vigente comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in forza delle successive modifiche ad esso apportate per effetto del d.l. n. 146/2013 convertito nella I. n. 10
ha,
del 2014 e da ultimo per effetto della I. n. 79 del 2014 cheytilteriormente modificato i limiti
edittali minimi e massimi dell’ipotesi di lieve entità, invocandone l’applicazione retroattiva
quale legge più favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La questione riguardante l’applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole aveva già
provocato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all’applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 49 del 2006 con riferimento al tema del
minimo edittale per le droghe cd. pesanti, anche quando la pena base fosse stata determinata
dal giudice del merito in misura superiore al minimo edittale.

Mentre questa sezione propugnava la soluzione affermativa (Cass. sez. 6, n. 34153 del 28/04/
2008, Boselli e altro; sez. 6 n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj; sez. 6, n. 12707 del 24/02/2009,
Mazzullo, Rv. 243685), pronunce di altre sezioni sostenevano la tesi contraria (sez. 4, n.
24353 dell’11/03/2008, Pellecchia e altro; sez. 4, n. 40287 del 27/09/2007, Cutarelli e altro;
sez. 4, n. 22526 del 4/05/2007, Hasi; sez. 2, n. 40382 del 26/ 09/2006, Arici e altri; sez. 2 n.
12344 del 05/03/2010, Careri, Rv. 246857; sez. 5 n. 4790 del 29/10/2010, Attanasio ed altri,
Rv. 249782).

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zione; deduce, inoltre, erronea applicazione dell’art. 73 legge stupefacenti per la ritenuta af-

La giurisprudenza di questa sezione ha sempre tenuto fermo il primo orientamento, ribadendo
più volte i limiti dell’interpretazione negativa – secondo cui solo nel caso in cui il giudice del
merito avesse determinato la pena nel minimo o fosse comunque partito nel suo calcolo dal
minimo edittale ci si sarebbe trovati in presenza di una pena divenuta ‘illegale’ in ragione della
nuova disciplina – che non sembrava potessero dirsi superati.

I presupposti dell’interpretazione che si avversava erano, infatti, da un lato l’esistenza di una
sorta di automatismo tra il precedente ed il successivo minimo edittale per nulla scontato;
dall’altro, la mancata considerazione che quando la pena base viene determinata discostandosi

determinante per quantificare lo scostamento, divenendo elemento comunque influente sullo
apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice del merito nel processo di quantificazione
della pena ritenuta di giustizia.

L’orientamento è stato da ultimo ribadito in conseguenza dell’applicazione della disciplina più
favorevole prevista dal testo originario dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ripristinata a seguito dell’annullamento per incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla I. 2 febbraio 2006, n. 49 (sentenza Corte
Cost. n. 32/2014 cit.), sì da imporre una nuova globale valutazione del fatto nel confronto con
la ‘nuova’ cornice edittale, valutazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 14293
del 20/03/2014, Antonuccio, Rv. 259062)

Mutatis mutandis ed alla luce dell’ulteriormente mutato quadro normativo, l’argomentazione da
ultimo svolta mantiene inalterata la sua validità, poiché è proprio tenendo conto dei limiti edittali minimo e massimo della pena applicabile nel caso considerato che il giudice si determina a
sanzionare una determinata fattispecie nel quadro di ideali fasce di gravità, cui corrispondono
risposte sanzionatorie evidentemente differenti, ancorate al minimo edittale ovvero che da
questo si discostano in maniera progressiva, fino a raggiungere ideali fasce di media e massima gravità, nel rispetto di un principio di proporzionalità comunque inerente alla sua scelta
discrezionale.

Da quanto ora esposto, appare evidente che le reiterate modifiche normative concernenti l’art.
73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 – previsione che la giurisprudenza di questa Corte ha già
qualificato come fattispecie autonoma di reato (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014, Cassanelli,
Rv. 259059) – non possono non incidere sul procedimento di applicazione della pena compiuto
dal giudice, derivandone la necessità di una rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla
luce del nuovo ed ultimo parametro normativo di riferimento.

4. Va, invece, disatteso il motivo di censura concernente l’esistenza di una pretesa contraddi-

zione tra il dato ponderale oggetto di contestazione (gr. 244,50 di marijuana) e quello indicato
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dal minimo edittale, in ogni caso l’entità di tale minimo costituisce un parametro necessario e

in motivazione (oltre 400 gr. e segnatamente gr. 441,90), atteso che il primo si riferisce al
peso netto complessivo (principio attivo) della sostanza psicotropa, mentre il dato riportato in
motivazione attiene al peso lordo.

5. All’annullamento della decisione sul punto concernente la determinazione della pena con-

segue il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio
sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 08/07/2014
Il consi liersensore
dot
illoni

71 President
c$tt. Nicola

P. Q. M.

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