Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34190 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34190 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

.c4,12ì°

sul ricorso proposto da:
FULBERTI MATTIA n. 22/9/1981
RICCOMI GIANLUCA n. 5/7/1971
avverso la sentenza 788/2010 del 18/12/2013 della CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere i reati estinti per prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 18 dicembre 2013, in parziale
riforma della sentenza di giudizio abbreviato in tema di Rimini 24/11/2009,
– assolveva in parte Mattia Fulberti confermandone per il resto la condanna
per reati di cui all’articolo 73 5 0 comma d.p.r. 309/1990 commessi nel 2004.
– confermava la responsabilità di Riccomi Gianluca per reati di cui all’articolo
73 5 0 comma d.p.r. 309/1990 commessi nel 2004
Riccomi Gianluca propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.
Con il primo motivo rileva la intervenuta prescrizione del reato.
Con il secondo motivo deduce la illegittimità costituzionale degli articoli 306
comma 1° e terzo e 609 comma 2° cod. proc. pen. per contrasto con l’articolo 25
della Costituzione nella parte in cui non prevedono la deducibilità di un motivo di

Data Udienza: 02/07/2014

ricorso afferente esclusivamente la applicabilità nel giudizio di legittimità della
norma sopravvenuta a favore.
Con terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio.
Fulberti Mattia propone ricorso con atto a propria firma.
Con primo ed secondo motivo rileva, in relazione al capo d), l’inutilizzabilità
delle prove ed il vizio di motivazione.
Con terzo motivo deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione

per il diniego attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena rispetto a quella
applicata ai coimputati.
Con quarto motivo rileva la prescrizione dei reati,
I ricorsi sono fondati.
Per entrambi gli imputati la condanna è stata emessa per i reati di cui al 50
comma dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, ritenuti i fatti di lieve entità. Il decreto-legge
146/2013 ha trasformato tale ipotesi da attenuante speciale a figura autonoma di
reato. Pertanto, dovendosi computare la prescrizione secondo la nuova pena
massima edittale, pari ad anni sei di reclusione, anche tenendo conto delle
interruzioni, sono decorsi i termini di prescrizione.
Va quindi dichiarato la estinzione dei reati non potendosi assolvere nel merito
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Gli altri motivi proposti, difatti, anche a
ritenerli fondati, comporterebbero necessariamente il rinvio per nuovo giudizio, in
contrasto quindi con l’obbligo di immediata pronuncia della sentenza di estinzione
del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Roma co decisi1 nella camera di consiglio del 2 luglio 2014
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sulla individuazione del reato più grave ai fini di applicazione della continuazione,

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