Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3419 del 20/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3419 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 20/11/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso Trib. Firenze
Nel proc. c/o
Piccioni Cinzia, nata a Pistola il 14.10.62
indagata artt. 2, 8 e 10 d.lgs 74/00

avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di Firenze

del 14.2.14

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
P.M. nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto
Sentito il
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ;
Sentito il difensore dell’indagata avv. Ciappi, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo
inosservanza delle legge processuale. Egli, a tal fine, si richiama ad una pronunzia di questa
S.C. (Sez. VI, 14.4.97, Verde, Rv. 209319) che – si dice – ancorché risalente, non è stata contraddetta
da decisioni successive sì da doversi ritenere la impugnabilità della presente ordinanza del
Tribunale, sotto il profilo della competenza.
Inoltre, quanto al merito della decisione qui assunta dal Tribunale, posto che essa si
basa su un precedente di questa S.C. (sez. III, 6.3.08, n. 23064) – secondo cui le fattispecie di cui agli artt. 2,
comma 3, e 8, comma 3, d.lgs 74/00 antecedenti le novità normative di cui alla I. 148/11 costituirebbero figure
autonoma di reato –

si ricorda che, per contro, l’indirizzo giurisprudenziale più recente ha stabilito

l’esatto contrario

(Sez. III, 20.4.11, Romiti, Rv. 250339).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile per più ragioni.
La prima risiede nella evidente genericità della doglianza sviluppata. Il P.M. ricorrente,
infatti, richiama l’attenzione sui diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di natura
giuridica delle fattispecie in esame senza che sia, però, meglio precisato quale, tra quelle qui
contestate, sia rilevante. Dalla vaga indicazione data a riguardo, si comprende, infatti, che il
procedimento è stato aperto per la violazione degli artt. 2, 8 e 10 d.lgs 74/00 ma nulla viene
detto a proposito delle condotte specifiche né, ancor meno, della loro diversa importanza (onde
poter individuare il reato più grave al quale fare riferimento per stabilire la competenza).

In pratica, il P.M. ricorrente si limita ad evidenziare l’esistenza di qualche oscillazione
giurisprudenziale sulla natura di figura autonoma di reato – piuttosto che di circostanza
attenuante – con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 2, comma 3, ed all’art. 8, comma 3,
ma non fornisce, poi, maggiori specificazioni con riguardo al caso concreto che concerne tali
contestazioni.
Vi è da soggiungere, poi, che il provvedimento del Tribunale qui impugnato si conclude
con una chiara clausola di “provvisorietà” della statuizione in tema di competenza posto che in applicazione dell’art. 27 c.p.p. – la misura cautelare disposta (o, come nel presente caso,
confermata) dal giudice che al contempo si dichiari incompetente per qualsiasi causa, perde
efficacia se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice ritenuto
competente non provveda a ribadire la predetta misura.
Nella specie, non vi è, quindi, dubbio che, qualsiasi statuizione di questa S.C. sarebbe
inutiliter data per la precaria validità temporale del provvedimento impugnato e perché, ove
fosse seguìto un nuovo provvedimento dell’A.G. ad quem, ritenuta competente, semmai,
dovrebbe essere quel provvedimento ad essere oggetto di critica nelle forme e con i mezzi
consentiti.
A riguardo, esistono specifiche pronunzie (sez. V, 13.5.10, Astorino, n. 21953) che hanno, per
l’appunto, affermato la inoppugnabilità della pronunzia di incompetenza del giudice
dell’impugnazione avverso provvedimenti cautelari perché essa (al pari di quella del giudice che ha
disposto la misura) ha una inefficacia differita (e..rt.m9.4:1‹) sì che il ricorso andrà proposto contro il
secondo provvedimento (eventualmente emesso) non anche contro il primo. Come, infatti,
osservato in altra analoga decisione (sez. VI , 18.6.11, Marchetti, Rv. 248088), nella eventualità che
2

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza impugnata, il
Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla indagata Piccioni Cinzia, ha
dichiarato la incompetenza territoriale del G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia che aveva
emesso, nei confronti della Piccioni, una misura interdittiva in relazione all’accusa di avere
violato gli artt. 2, 8 e 10 d.lgs 74/00, ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di Prato.

l’ordinanza impugnata sia annullata da questa S.C., il giudice della sezione per il riesame che
ha emesso quel provvedimento, non può avere alcuna cognizione su un eventuale ripristino
della misura ed, a propria volta, il solo pubblico ministero titolato a far valere eventuali
eccezioni sulla competenza è quello presso il giudice dichiarato competente ( in tal senso, v. anche Sez.
VI, 30.5.08, Kanapari, Rv. 240857)

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 20 novembre 2014
Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

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